Bari 18 ottobre 2012
Al Sig. Presidente
p.c. Al Sig. Direttore Generale
“ Al Sig. Dirigente Servizio Organizzazione
Risorse Umane e Professionali
Loro Sedi
In riferimento all’oggetto, e specificatamente alla circolare del Dirigente con la quale si richiede, per il tramite dei Dirigenti dei Servizi dell’Ente, che i dipendenti assegnati ai singoli Servizi concordino le modalità di recupero delle ore relative alle giornate del 7 e 8 febbraio 2012, le sottoscritte rappresentanze sindacali obiettano a detta richiesta, facendo presente quanto segue:
1) Il mancato svolgimento della prestazione lavorativa non può essere assolutamente imputata a responsabilità alcuna del dipendente trattandosi di impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dell’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici con conseguente impedimento in modo oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione;
2) A parere delle scriventi OO.SS., ai dipendenti rientranti nella casistica su esposta, si applica l’art. 1256 del Codice Civile, secondo cui l’obbligazione si estingue quando, divenuta temporaneamente (il rapporto contrattuale con il datore pubblico è, ovviamente, di tipo continuativo) impossibile per causa non imputabile al debitore (qui, il lavoratore che deve eseguire la prestazione lavorativa a favore del datore pubblico/creditore), quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile e, di conseguenza, non può subire alcuna decurtazione stipendiale ovvero essere costretto a ricorrere a ferie o permessi retribuiti al fine del richiesto recupero (ciò che si tradurrebbe, palesemente, in una deminuzio contrattuale);
3) Lo stesso datore di lavoro, nel recepire l’ordinanza sindacale di chiusura degli uffici pubblici e organizzando i servizi di emergenza per la pubblica sicurezza, si è assunto anche la responsabilità di condivisione delle misure adottate.
A supporto di quanto esposto nei punti precedenti, si fa rinvio al parere espresso in merito, con riferimento al settore pubblico, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 37/0010676 del 7 giugno 2012.
Al suddetto parere, tra l’altro, fa riferimento la disposizione del Comune di Bari, adottata in data 20 giugno 2012 prot. 144621/11-10, con la quale è stato disposto di non effettuare alcun recupero a carico dei dipendenti.
In ipotesi di applicazioni contrarie a quanto sopra dedotto, a parere delle sottoscritte OO.SS., sussistono i presupposti per intraprendere ogni azione idonea a garantire ai dipendenti la giusta tutela delle proprie istanze.
Con l’auspicio di veder riconosciuto ciò che riteniamo un “diritto” dei lavoratori, si resta in attesa di positivo esito alla presente.
Distinti saluti
CGIL CISL UIL CSA
Gialò Giannini Tomasicchio Di Stefano
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