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CIRCOLARE N.
30
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Prot.
Nr. 198827/2017
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Allegati:
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A tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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OGGETTO: Armonizzazione
delle modalità di computo delle
Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del
trattamento economico accessorio.
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Roma,
30.10.2017
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La presente circolare
fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione
integrativa, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di
computo nei predetti fondi delle risorse per Progressioni Economiche Orizzontali
(PEO) ed è rivolta alle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento a quelle
che rappresentano il fondo per il trattamento economico accessorio “al netto”
delle citate progressioni economiche in pagamento al personale in servizio.
In particolare,
pervengono a questo Dipartimento numerose istanze volte a chiarire le modalità
di alimentazione dei predetti fondi rappresentati “al netto”, con riferimento
alle PEO del personale cessato in presenza di disposizioni di contenimento
della spesa (articolo 9, comma 2bis,
del decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni).
In merito, occorre
preliminarmente evidenziare che il citato comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 ha previsto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale
disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma
456, della legge n. 147/2013 che ha, altresì, reso permanenti, a decorrere
dall’anno 2015, i risparmi di spesa connessi all’applicazione del medesimo
articolo 9, comma 2-bis, senza
prevedere ulteriori limiti. A decorrere dal 2016, è stato
nuovamente introdotto un limite alla crescita dei fondi relativi al trattamento
accessorio con l’articolo 1, comma 236,
della legge n. 208/2015.
Infine,
l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 ha abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015
(riduzione del fondo in proporzione alla eventuale contrazione del personale in
servizio), lasciando il solo limite al valore complessivo del fondo
(corrispondente valore del 2016).
Con
particolare riferimento alle risorse per le PEO, le modalità di applicazione
della normativa richiamata dalla presente circolare devono condurre a risultati
identici in termini di determinazione dell’ammontare delle risorse complessive
disponibili per la contrattazione integrativa, indipendentemente dalle modalità
di rappresentazione dei fondi “al netto” o “al lordo” delle suddette risorse.
A
tal fine, le linee guida da adottare per l’armonizzazione delle modalità di computo delle PEO nell’ambito dei
fondi del trattamento economico accessorio, sono quelle riportate
nel seguente schema con riferimento agli esercizi in esso contenuti.
Istruzioni
operative
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Rappresentazione
del Fondo
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“al lordo”
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“al netto”
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Modalità di applicazione del secondo periodo
del comma 2bis, art. 9, d.l. n.
78/2010 e dell’ articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015
(riduzione
del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio)
Per gli anni 2011-2014 (taglio
permanente) e 2016
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L’importo
del taglio da operare sul fondo rappresentato “al lordo” è pari alla
riduzione proporzionale applicata all’ammontare complessivo del fondo
medesimo (comprensivo delle PEO in pagamento al personale in servizio)
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L’importo
del taglio da operare sul fondo rappresentato “al netto” è pari alla somma
della riduzione proporzionale applicata al fondo medesimo, rappresentato “al
netto”, e di quella operata sull’ammontare complessivo delle risorse per le
PEO in pagamento al personale in servizio (poste fuori dal fondo).
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Modalità di valorizzazione nei Fondi
delle risorse PEO che si liberano in relazione alle cessazioni dal servizio
del personale.
(le
modalità di computo non sono state modificate dall’articolo 9, comma 2-bis,
del dl 78/2010 e successive modificazioni)
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Le risorse
delle PEO liberate dal personale cessato sono già comprese nel fondo.
L’amministrazione non deve operare alcuna registrazione.
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Le risorse
delle PEO liberate dal personale cessato, dai capitoli stipendiali tornano ad
essere allocate all’interno del fondo rappresentato “al netto”. Resta fermo
che l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico
accessorio non può superare il limite previsto dalla normativa vigente
(calcolato sul fondo rappresentato “al netto”) maggiorato delle predette
risorse per le PEO liberate dal personale cessato.
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Modalità di computo nei Fondi delle
risorse per le nuove PEO contrattate
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Le risorse
per le PEO contrattate sono rese indisponibili e continuano ad essere
rappresentate all’interno del fondo. Pertanto, l’amministrazione non deve
operare alcuna modifica del limite previsto dalla normativa vigente.
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Le risorse
per le PEO contrattate sono portate in detrazione del fondo rappresentato “al
netto” e trasferite sui capitoli stipendiali. Conseguentemente, l’ammontare
complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio non può
superare il limite previsto dalla normativa vigente (calcolato sul fondo
rappresentato “al netto”) ridotto dell’importo delle predette risorse per le
PEO contrattate.
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Le predette amministrazioni, al fine di
armonizzazione le modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali
(PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, adeguano il
proprio Fondo alle istruzioni operative contenute nella presente circolare.
Il
Ragioniere Generale dello Stato
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