martedì 7 novembre 2017

Modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nei fondi del trattamento economico accessorio.

 



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO  6

CIRCOLARE N.  30

Prot. Nr.            198827/2017











Allegati:           

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

OGGETTO: Armonizzazione delle modalità di  computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio.




Roma,  30.10.2017



La presente circolare fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di computo nei predetti fondi delle risorse per Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) ed è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento a quelle che rappresentano il fondo per il trattamento economico accessorio “al netto” delle citate progressioni economiche in pagamento al personale in servizio.
In particolare, pervengono a questo Dipartimento numerose istanze volte a chiarire le modalità di alimentazione dei predetti fondi rappresentati “al netto”, con riferimento alle PEO del personale cessato in presenza di disposizioni di contenimento della spesa (articolo 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni).
In merito, occorre preliminarmente evidenziare che il citato comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 che ha, altresì, reso permanenti, a decorrere dall’anno 2015, i risparmi di spesa connessi all’applicazione del medesimo articolo 9, comma 2-bis, senza prevedere ulteriori limiti. A decorrere dal 2016, è stato nuovamente introdotto un limite alla crescita dei fondi relativi al trattamento accessorio con l’articolo  1, comma 236, della legge n. 208/2015.
Infine, l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla eventuale contrazione del personale in servizio), lasciando il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016).
Con particolare riferimento alle risorse per le PEO, le modalità di applicazione della normativa richiamata dalla presente circolare devono condurre a risultati identici in termini di determinazione dell’ammontare delle risorse complessive disponibili per la contrattazione integrativa, indipendentemente dalle modalità di rappresentazione dei fondi “al netto” o “al lordo” delle suddette risorse.
A tal fine, le linee guida da adottare per l’armonizzazione delle modalità di computo delle PEO nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, sono quelle riportate nel seguente schema con riferimento agli esercizi in esso contenuti.

Istruzioni operative
Rappresentazione del Fondo
“al lordo”
“al netto”
Modalità di applicazione del secondo periodo del comma 2bis, art. 9, d.l. n. 78/2010 e dell’ articolo  1, comma 236, della legge n. 208/2015
(riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio)
Per gli anni 2011-2014 (taglio permanente) e 2016
L’importo del taglio da operare sul fondo rappresentato “al lordo” è pari alla riduzione proporzionale applicata all’ammontare complessivo del fondo medesimo (comprensivo delle PEO in pagamento al personale in servizio)
L’importo del taglio da operare sul fondo rappresentato “al netto” è pari alla somma della riduzione proporzionale applicata al fondo medesimo, rappresentato “al netto”, e di quella operata sull’ammontare complessivo delle risorse per le PEO in pagamento al personale in servizio (poste fuori dal fondo).
Modalità di valorizzazione nei Fondi delle risorse PEO che si liberano in relazione alle cessazioni dal servizio del personale.
(le modalità di computo non sono state modificate dall’articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e successive modificazioni)
Le risorse delle PEO liberate dal personale cessato sono già comprese nel fondo. L’amministrazione non deve operare alcuna registrazione.
Le risorse delle PEO liberate dal personale cessato, dai capitoli stipendiali tornano ad essere allocate all’interno del fondo rappresentato “al netto”. Resta fermo che l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (calcolato sul fondo rappresentato “al netto”) maggiorato delle predette risorse per le PEO liberate dal personale cessato.
Modalità di computo nei Fondi delle risorse per le nuove PEO contrattate
Le risorse per le PEO contrattate sono rese indisponibili e continuano ad essere rappresentate all’interno del fondo. Pertanto, l’amministrazione non deve operare alcuna modifica del limite previsto dalla normativa vigente.
Le risorse per le PEO contrattate sono portate in detrazione del fondo rappresentato “al netto” e trasferite sui capitoli stipendiali. Conseguentemente, l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (calcolato sul fondo rappresentato “al netto”) ridotto dell’importo delle predette risorse per le PEO contrattate.

Le predette amministrazioni, al fine di armonizzazione le modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, adeguano il proprio Fondo alle istruzioni operative contenute nella presente circolare.


Il Ragioniere Generale dello Stato

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