domenica 29 maggio 2011

l'ipotesi di PIATTAFORMA CSA per le POLIZIE LOCALI

"IL SINDACATO E’ UNA FORMA DI RAPPRESENTANZA CHE TENDE A TROVARE UNA MISURA DI GIUSTIZIA ADEGUATA AI PROPRI RAPPRESENTATI"
IPOTESI DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE C.S.A.
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE C.S.A.
Viale Trastevere, 66 – Roma 00156 – tel. 065818638 fax 065894847 www.ospol.it infospol@ospol.it
CHI SIAMO……
O.S.Po.L. – Dipartimento Polizia Locale C.S.A.
L'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali nasce dalla spontanea aggregazione di un gruppo di Vigili Urbani del Centro Storico di Roma nel Febbraio 1989 dopo che questi avevano movimentato la categoria attraverso l'Associazione Professionale L.P.L. – La Polizia Locale. La voce dell'Organizzazione e' il periodico "Nuovi Orizzonti" che divulga le battaglie del sindacato in tutta Italia. Le ragioni che hanno indotto alla creazione di questo organismo sindacale nascono dalle gravi discriminazioni perpetrate dagli organi istituzionali, i quali hanno degradato le Polizie Locali ad un rango subalterno rispetto alle Polizie dello Stato. Infatti, i Sindacati tradizionali, sia confederali della triplice sia confederali autonomi quando non sostengono questa situazione di subalternità non compiono, di certo, grandi sforzi per osteggiarla. Le battaglie sostenute dall'O.S.Po.L., ormai di dominio pubblico, sono incentrate sulla volontà di restituire autorevolezza alle Polizie Locali e, comunque, tese alla difesa degli operatori, nonché alla salvaguardia della loro incolumità. Per la promozione della autorevolezza e per la razionalizzazione ed
economicità dei servizi, la O.S.Po.L. lotta da sempre contro la privatizzazione del rapporto di lavoro ed a favore della regionalizzazione della Polizia Locale attraverso l'accorpamento delle Polizie Provinciali e Municipali; inoltre ha come scopo prefisso l'inquadramento in un contratto di diritto pubblico, l'ingresso nell'eventuale "comparto Sicurezza" e l'equiparazione sostanziale, economica, previdenziale ed assistenziale delle Polizie Locali a quelle dello Stato ad ordinamento civile. Per la difesa degli operatori e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità, la O.S.Po.L. ha combattuto e combatte strenue battaglie a favore dell'armamento degli agenti e ufficiali della Polizia Locale, dotati di qualifica di PS e PG, per motivi di servizio alla pari delle altre Forze di polizia dello Stato e contro il Poliziotto Locale operante solitario nonché contro le conseguenze derivanti dall'impatto con le condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico ed acustico). Decine di denunce giudiziarie e di iniziative sindacali attuate anche attraverso agitazioni e scioperi, hanno conseguito importanti traguardi consistenti nel Vigile in pattuglia costituita da due unità; rotazione del personale impegnato nel controllo ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato delle nostre città; rotazioni frequenti per il personale impiegato nei servizi di viabilità nelle zone ad alto tasso di inquinamento; il riconoscimento da parte del prefetto della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; la prescrizione della Patente di Guida di Servizio per coloro i quali sono abilitati alla conduzione dei veicoli in servizio di Polizia. Con la sentenza del T.A.R. Lazio n° 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16,12,97, la O.S.Po.L. e la categoria tutta hanno sconfitto l'infame progetto dell'Amministrazione Municipale di Roma con il quale, in violazione della Legge 65/86, si poneva in essere la trasformazione del Corpo della Polizia Municipale capitolino in "Istituzione" retta da un consiglio di amministrazione "privato" ed avente l'obbligo del pareggio di bilancio a fine anno contabile. Nella battaglia per la riforma della ’65 la O.S.Po.L. ha promosso, in sinergia con il Dipartimento Polizia Locale CSA, l’articolato della proposta di legge inerente il nuovo ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI calendarizzato agli Affari Costituzionali della Camera dei deputati con il n. 3024.
La O.S.Po.L. è stata promotrice della Federazione dei Sindacati Autonomi (
Con grande altruismo e solidarietà si erge quotidianamente in difesa della categoria ed è sempre presente anche nel sostegno alle famiglie dei colleghi caduti in servizio o colpiti dalla criminalità organizzata
L’adesione alla OSPOL-CSA, comporta il godimento di alcuni benefici come ad esempio: assicurazione garantita dalla compagnia INA-ASSITALIA verso responsabilità civile contro terzi comunque riconducibili al servizio svolto; assistenza legale nei procedimenti penali e civili per fatti o eventi non dolosi riconducibili all’attività di servizio; assistenza diretta in materia di procedimenti disciplinari e vertenze contrattuali in fase giudiziale, stragiudiziale e arbitrale, stipula di apposite convenzioni riservate per l’assistenza legale riguardante i riti ordinari del lavoro e della magistratura
amministrativa, assistenza del patronato ACLI garantita, su tutto il territorio, nazionale ed estesa anche ai familiari degli iscritti, in virtù di apposita convenzione.
Questa Organizzazione Sindacale di categoria, oggi più forte nel Dipartimento Polizia Locale. sposa a pieno titolo l’Ipotesi di Piattaforma del C.S.A. che, coraggiosamente, viene resa pubblica in un momento non sospetto per essere discussa dalla categoria e con essa lancia la sfida a quei poteri "forti" che da sempre ostacolano l’evoluzione e l’inserimento delle Polizie Locali d’Italia nel novero di tutte le Polizie Civili.
Forti dei nostri diritti oggi possiamo dire con forza che il decreto legislativo 165, in attesa della riforma globale della legge 65, è lo strumento giusto per rivendicare un contratto di Polizia Locale alla pari dei Segretari Comunali che, con l’applicazione del medesimo 165, oggi sono regolati da un DPR a firma del Presidente della Repubblica,
Il Dipartimento Polizia Locale – CSA andrà avanti senza farsi intimorire dai "padroni", dai sindacalisti "gialli", dai "poteri forti" e dai signori della "politica", gli stessi che fino ad oggi hanno fatto finta di essere ciechi e muti, non facendo mai trapelare alla categoria la verità sulle novità istituite dal Decreto 165 che, di fatto, destinava gli uomini e le donne delle Polizie Locali, alla pari dei Segretari Comunali, in un’area separata nell’Ente Locale regolata da un DPR del Presidente della Repubblica.
Senza indugi andiamo avanti per riappropriarci di quel contratto di categoria istituito per legge dalla 165 , oscurato ad arte dai Sindacati Confederali e latente dal 2001. Andiamo avanti, dunque, fino all’ottenimento di un contratto di Polizia Locale e al riconoscimento della parificazione salariale, sostanziale ed assistenziale alle altre Forze di Polizia civili dello Stato , fino a quando la categoria ci sosterrà e fino al momento della vittoria.
C.S.A.
Il Segretario Generale Il Responsabile Nazionale Dipartimento
Francesco Garofalo Polizia Locale
FUSPLI) avente come scopo la lotta per il reinserimento delle Polizie Locali nel rapporto di lavoro pubblicistico. Oggi, questa Organizzazione sindacale è componente autorevole del Dipartimento Polizia Locale del CSA (unica Federazione Autonoma rappresentativa nel comparto degli Enti Locali) ed è l’organismo maggiormente rappresentativo della Polizia Municipale di Roma ed è fortemente presente in Abruzzo, Umbria, Sicilia, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria, Campania e in buona parte del territorio nazionale ove ha eletto numerosi membri componenti le RSU.
Luigi Marucci
......E COSA VOGLIAMO!
Dipartimento Polizia Locale CSA
IPOTESI di
PIATTAFORMA CONTRATTUALE
DI CATEGORIA- DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001
CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
-
la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
-
il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
-
il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
-
il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni;
-
le modalità, i limiti e le funzioni della polizia locale nell'espletamento dei servizi svolti in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine segnatamente per quanto attiene ai nuovi poteri dei sindaci ex art. 54, D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
-
le modalità, le funzioni e l'organizzazione strategica della polizia locale operante in qualità di Forza Pubblica come stabilito dalla sentenza 28 settembre 2009, n. 38119 della Corte di Cassazione;
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Al fine di potenziare l'autonomia della polizia locale, il Comandante del Corpo o il Responsabile del servizio, nell'ambito della sua dipendenza funzionale dal capo dell'amministrazione assume la qualità e le prerogative di responsabile del procedimento amministrativo di pertinenza. L'esclusione normativa del rapporto gerarchico dai vertici della Amministrazione di appartenenza consente il riconoscimento giuridico della concertazione tra Comandante o Responsabile e Sindaco o Presidente della Provincia, in particolar modo per quanto riguarda la programmazione delle politiche della sicurezza locali.
Formazione e sviluppo professionale
Specialità contrattuale dei dipendenti dai Corpi e servizi della polizia locale
NELLE MORE DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 MARZO 2001 N. 165
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
e al fine di concretizzare quanto contenuto nella premessa del CAPO III del CCNL del 22/1/2004 si ritiene opportuno specificare nella norma contrattuale relativa all'area della polizia locale alcune norme che si ispirano direttamente alla succitata premessa.
Si ritiene inoltre, data la specificità delle funzioni degli operatori di polizia locale, istituire, da un lato, delle categorie specifiche per tali figure al fine di salvaguardarne la professionalità ed il ruolo specifico della polizia locale, come semizio di polizia dei comuni e delle province; dall'altro, al fine di tutelare gli addetti ai corpi e servizi di polizia locale dalle influenze e dai condizionamenti di vario tipo, derivanti dalle attività di polizia amministrativa, stradale e giudiziaria cui attengono quotidianamente, di prevedere specifiche disposizioni riguardanti sia il procedimento disciplinare, per tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di PL, che la progressione orizzontale, nonché la valutazione dei comandanti o responsabili del servizio di PL, demandando tali compiti a particolari strutture integrate da almeno un funzionario appartenente ai corpi o servizi di polizia locale ricadenti nell'ambito della provincia del comune interessato, designato dell'amministrazione regionale, ovvero, laddove esistenti, estratto dagli elenchi regionali degli esperti per l'inserimento nelle commissioni di concorso.
Si ritiene, infine, di cassare la possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato, il personale della polizia locale, considerando la consistente spesa che gli enti debbono sopportare relativamente all'equipaggiamento ed alla formazione del suddetto personale.
Dovrà essere in ogni caso garantita l'assunzione a tempo indeterminato degli addetti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
N.B. le modifiche ai testi vigenti sono in grassetto
Art....Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Il comandante del Corpo di polizia locale ed il responsabile del Servizio hanno piena autonomia organizzativa e rispondono del loro operato direttamente al capo dell'amministrazione. Il Corpo od il servizio di polizia locale non possono far parte di strutture amministrative diverse.
Art......Formazione e sviluppo professionale
1. Le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali ed orizzontali di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Art........Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. L'art. 17 del CCNL del 22/1/2004 è così modificato:
"Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite da
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O
ogni ente nel bilancio di previsione e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.
2. Tali organismi possono essere formati da un Comitato costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un rappresentante dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti designati dalle 00.SS.
3. L'attività prestata dagli operatori di polizia locale è considerata usurante, tali lavoratori accedono pertanto a tutte le previsioni previdenziali ed assistenziali già in essere per le categorie previste dal D.M. del Ministero del Lavoro emanato il 19 maggio 1999 ed inseriti nella tabella di cui al D.Lgs 374 del 11 agosto 1993. D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
. – Il quale al paragrafo 3.1 recita:
"3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
...omissis...
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
Art ....... Contratto a termine
All'art. 7 del CCNL del 14/9/2000 è aggiunto il seguente comma:
"
Art.......Contratto di formazione e lavoro
16. Il contratto a termine non può essere applicato al personale della polizia locale"
L'art. 3, comma 8 del CCNL del 14/9/2000 è così modificato:
"
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Per l'area della polizia locale non si applica il contratto di formazione e lavoro.
Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL dell’ 1. 4.1999.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art.... Classificazione del personale appartenente ai Corpi e Servizi della Polizia Locale
1. Il personale della Polizia Locale assunto ai sensi della LQ n.65/86 e delle attuative leggi regionali in materia, viene classificato sulla base della allegata tabella A in quattro distinti profili professionali indicati rispettivamente in :
PLC – Agente di Polizia Locale
PLD – Istruttore di Polizia Locale
PLE – Ispettore di Polizia Locale
PLF – Funzionario di Polizia Locale
2. Le declaratorie funzionali e professionali dei profili di cui al comma 1 sono quelli risultanti dall'allegato 1 del presente CCNL.
3. Il personale dell'Area di Vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo viene inserito nei nuovi profili sulla base di quanto previsto dal comma 11 tenuto conto delle progressioni economiche acquisite derivanti dall'art. 8 del CCNL del 31.3.1999
4. Negli Enti del Comparto (Comuni – Associazioni Comunali – Area Metropolitana – Province – Regioni ) dev'essere istituita obbligatoriamente all'interno del Regolamento Uffici e Servizi, l'Area della Polizia Locale i cui Responsabili o Comandanti rispondono del loro operato direttamente al Sindaco o Presidente.
5. Gli accessi ai profili di Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 91/3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, sono riservati rispettivamente ai profili di Agente ed Ispettore sulla base delle dotazioni organiche triennali a seguito di concertazione fra le parti. Il regolamento speciale dell'Ente disciplina le procedure selettive per gli accessi sulla base delle specifiche legislazioni regionali regolanti la materia.
6. Il personale della Polizia Locale assunto a tempo indeterminato o che a seguito di procedute selettive interne assume o riveste un nuovo profilo, dev'essere avviato ad un periodo formativo sulla base delle specifiche disposizioni regionali attuative della LQ n. 65/86.
7. E' fatto divieto agli Enti Locali di assumere personale che esercita le funzioni di cui alla legge n. 65/86, con contratti a termine od a tempo determinato.
8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento relativo al personale dell'Area della Polizia Locale, si concorda che:
 

DECLARATORIE PROFESSIONALI AREA DELLA POLIZIA LOCALE PROFILO PLC – AGENTE

fonte:http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comitatopmfirenze.it%2F&h=734ee
-
il personale in possesso della qualifica funzionale di Agente della Polizia Municipale o di analoga qualifica istituita successivamente al 1.4.1999, viene inquadrato nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (PLC)
-
il personale in possesso del profilo Istruttore di Polizia Municipale non rientrante nella qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo di "Istruttore di Polizia Locale" (PLD) – Sottufficiale
-
il personale in possesso della qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo "Ispettore di Polizia Locale"(PLE) – Ufficiale
-
9. A seguito della riclassificazione gli Enti provvedono mediante concertazione con le OO.SS. e le RSU, a ridefinire le dotazioni organiche dei singoli profili e i compensi economici.
il personale in possesso del profilo di Funzionario acquisito anteriormente al 31.3.1999 o successivamente a seguito di procedure selettive (ex D3), ed il personale con profilo di Istruttore Direttivo nonché Responsabile del Servizio di polizia Locale od equivalente figura (ex D1), viene inquadrato nel profilo di Funzionario di Polizia Locale (PLF)
2. Il Personale appartenente alla polizia locale prima di essere adibito a servizi esterni, deve superare un apposito corso di formazione professionale organizzato dalla regione, dall'Ente di appartenenza, di durata non inferiore a tre mesi.
In riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni ed in deroga a quanto previsto dall'art.1 del presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ovvero in conforme applicazione del disposto ex art.70, secondo comma, del medesimo D.Lgs. n. 165/01, il personale della polizia locale gode di una contrattazione separata che tenga conto della specificità delle attività e delle funzioni pubbliche stabilite all'art. 5 della L.7 marzo 1986, n. 65.
Tale esigenza, già sancita dal D.Lgs. 29/83 ed ulteriormente ampliata dal D.Lgs. 165/01 che vi ha ricompreso anche i profili giuridici oltrechè economici, evidenzia, per detto personale, l'introduzione di uno status formalmente privatistico ma sostanzialmente pubblicistico, comunque diversificato da quello proprio al restante universo dei dipendenti delle Regioni ed Enti Locali risultando disciplinato da una apposita e speciale legge nazionale fungente da fonte ordinaria di diritti, doveri, mansioni, e compiti tipici della potestà di polizia.
A ciò consegue l'inapplicabilità, ovvero l’incompatibilità al regime contrattuale della polizia locale delle disposizioni del personale del Comparto Regioni e EE.LL. a favore di una progressiva estensione della normativa statale prevista per le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile (vedasi il contratto - standard
della Polizia di Stato) in armonia con recenti pronuncie della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (sent. n. 4663/2000 e n. 616/2006) che hanno ribadito la specificità di tali organismi connotandone I'assimilabilità a corpi militari.
Questa evoluzione verso una definitiva prevalenza degli indici pubblicistici della polizia locale rende assolutamente insufficiente la soluzione del tavolo separato di contrattazione, dovendosi, invece, ritenere come la suddetta specialità possa trovare la sua esplicazione mediante lo strumento dell’Agenzia riproducente il modello già invalso per i Segretari comunali che rappresentano, assieme alla P.L., la categoria dei dipendenti degli EE.LL. dotati di una disciplina particolare dallo stesso art. 70, secondo comma, D.Lgs. 165/01.
Come fase iniziale e transitoria – ovvero in attesa della riforma della P.L. pendente da varie Legislature alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato – la carenza di una normativa statale può adeguatamente essere colmata dall'iniziativa e dalla potestà regionale, ai sensi dell'art. 117, lett. h), della Costituzione, dalle disposizioni del D.Lgs. 165/01 cit. e dalla contrattazione collettiva al fine di istituire Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali di P.L. che siano in grado, nei limiti della legislazione vigente, di elaborare altrettanti statuti speciali per le funzioni e l'organizzazione dei Corpi e servizi secondo le rispettive dipendenze.
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1995, in virtù del principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.

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