Visualizzazione post con etichetta polizia municipale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta polizia municipale. Mostra tutti i post

venerdì 3 febbraio 2012

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE su abolizione equo indennizzo per la POLIZiA LOCALE


Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14703
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580
DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
la recente scomparsa del vigile urbano N. S., travolto e ucciso da un veicolo dopo una
discussione con il conducente, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle
istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il
territorio nazionale;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti
«dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti
per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la
dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;
la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - cosiddetti vigili urbani -
il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali, che sono «titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio
nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio,
analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa,
Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone i vigili urbani a gravi
criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparità di
trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad
operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose
quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il
decesso di unità di intervento afferenti i vigili urbani e, ad esempio, la polizia di Stato e i
carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad
intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parità di oneri, ai vigili
urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela;
le criticità evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, più volte evidenziate
dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che
corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle
funzioni di polizia che l'ordinamento impone;
oltre alle attività di vigilanza e controllo di ogni genere, nonché alle funzioni in materia di
viabilità, infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari
obbligatori, l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 - legge quadro sull'ordinamento della
polizia municipale - assegna al personale di polizia municipale anche le funzioni di: polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia
stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; nonché
«funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»;
ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986
prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
in talune sedi locali come Roma si è provveduto altresì all'armamento - e al necessario
addestramento - del personale di polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei
cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficoltà operative della categoria,
che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi;
infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre più efficace del diritto alla sicurezza e alla
qualità della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un
programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «Patti per la
sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: ciò
determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la
polizia locale che, su disposizione dei sindaci, può essere impiegata in via sussidiaria in
operazioni disposte da questori e prefetti ;
se si intenda assumere iniziative normative nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad
un'opportuna rettifica della suindicata normativa al fine di includere la categoria della polizia
locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se si intenda predisporre opportune iniziative finalizzate a riconoscere una rinnovata
configurazione, sotto il profilo normativo, della categoria dei vigili urbani che tenga presente le
criticità e le problematiche che la condizionano, citate in premessa, le funzioni assegnate e gli
inderogabili diritti di tutela. (4-14703)

venerdì 27 gennaio 2012

SICUREZZA: VIGILI DIFFIDANO VIMINALE, NIENTE PIU' ORDINE PUBBLICO


Singole unita'" o "contingenti di
personale" della polizia municipale e provinciale non dovranno
piu' essere impegnate in "attivita' di ordine pubblico e
collaterali". E' una vera e propria diffida formale quella che
l'Ospol, l'Organizzazione sindacale delle polizie locali, del CSA ha
fatto avere stamane al ministro dell'Interno "a nome - attacca
il presidente, Luigi Marucci - dei 65mila vigili urbani che,
alla vigilia delle numerose manifestazioni previste nelle
prossime settimane in tutto il Paese, sono rimasti senza
tutela".
Casus belli, la decisione del governo Monti di cancellare
per tutti gli agenti ed ufficiali delle polizie locali
l'istituto dell'equo indennizzo inerente gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali e la pensione privilegiata
riconosciuta per causa di servizio. Istituto che invece - con
quella che i diretti interessati giudicano un "iniquita'
colossale" - resta operativo per tutte le altre forze
dell'ordine, il personale della difesa e il personale adibito
al soccorso.
I mali della categoria sono noti: "siamo senza strumenti e
mezzi per l'autodifesa - ricorda Marucci - senza addestramento
specifico nelle scuole di polizia e nei poligoni di tiro, senza
tutele assicurative e previdenziali e ora senza nemmeno il
riconoscimento del rischio incolumita' fisica, a differenza dei
colleghi delle altre polizie chiamati a svolgere il medesimo
tipo di servizio".Alle carenze d'organico, comuni a tutti
gli 8mila Comuni d'Italia, si somma "la mancanza di auto e moto
omologate per compiti di polizia, di vestiario idoneo e a
norma, di strumenti di autodifesa come il giubbotto antitaglio,
il Key defender a getto balistico (lo spray al peperoncino,
ndr) e lo sfollagente, esplicitamente previsti dalla legge per
servizi di ordine pubblico".
Ora, "con la cancellazione dell'equo indennizzo si apre una
falla nel sistema sicurezza a livello locale". La diffida al
Viminale, gia' "girata" a sindaco, prefetto e questore di Roma
"sara' inoltrata nelle prossime ore - assicura l'Ospol CSA- ai loro
colleghi di tutta Italia. Nel caso la nostra richiesta non
dovesse essere accolta, siamo pronti a rinunciare alla
qualifica di agente di pubblica sicurezza e a restituire l'arma
d ordinanza".

venerdì 20 gennaio 2012

PUGLIA NUOVO ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37


“Ordinamento della polizia locale”



IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Principi

1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.


Art. 3
Funzioni della Provincia

1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.


Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:
a) l’attivazione di percorsi formativi e di scambio per l’integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;
c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l’impiego di idoneo personale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA
POLIZIA LOCALE


Art. 5
Funzioni e compiti dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.

5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

6. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell’articolo 4.

7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.


Art. 6
Organizzazione dei corpi
e servizi di polizia locale

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.

2. L’esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

3. L’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5;
e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso dell’abito civile;
f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria;
2) operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all’articolo 9.

6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti aderenti.

7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.


Art. 7
Servizi esterni di soccorso,
supporto e formazione

1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.

2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.


Art. 8
Configurazione del corpo di polizia locale

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.


Art. 9
Direzione e controllo

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.


Art. 10
Comunicazione esterna
dell’attività della polizia locale

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.


Art. 11
Personale dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza.

3. L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.
4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza-polizia locale.

5. I concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.

7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.


Art. 12
Mezzi di servizio, uniformi,
strumenti operativi e di autotutela

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
g) l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.


Art. 13
Personale ausiliario e volontario

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).


TITOLO III
INIZIATIVE E STRUTTURE
DELLA REGIONE


Art. 14
Promozione della collaborazione istituzionale

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative;
c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
d) alla formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.


Art. 15
Finanziamento di interventi

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
c) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
d) i criteri e le modalità per la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.


Art. 16
Promozione della gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.


Art. 17
Riserva di quote di edilizia residenziale

1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.


Art. 18
Attività regionale di coordinamento
delle funzioni e compiti di polizia locale

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
b) monitorare l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.


Art. 19
Commissione tecnico-consultiva
per la polizia locale

1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:
a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o suo delegato;
b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I);
c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I
d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);
e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.

3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.

4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.

5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.


TITOLO IV
FORMAZIONE DEL PERSONALE


Art. 20
Sistema permanente di formazione

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.

3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti di cui all’articolo 22;
d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consultiva.


Art. 21
Corsi di formazione, di qualificazione
e di aggiornamento

1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 si articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall’apposito regolamento.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all’articolo 13.



Art. 22
Albo regionale dei docenti

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all’articolo 18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienza professionale acquisita.

3. L’istituzione e la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per interventi finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo. 21 della legge regionale
n. 37 del 14/12/2011”.

3. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato “Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per le finalità di cui all’articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.


Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.
2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.

3. La commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2;
b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11;
c) il regolamento di cui all’articolo 12.

5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.


Art. 25
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14dicembre 2011

VENDOLA


venerdì 16 dicembre 2011

IL GOVERNO INIQUO ELIMINA L'EQUO INDENNIZZO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

DIPARTIMENTO POLIZIE LOCALI CSA
MANOVRA MONTI : STOP EQUO INDENNIZZO CAUSA DI SERVIZIO PER
AGENTI ED UFFICIALI POLIZIA LOCALE. ESENTI DALLA MANOVRA LE
POLIZIE DI STATO – INDIZIONE SCIOPERO.
Ancora una volta i 60.000 uomini e donne in divisa delle Polizie Locali d’Italia subiscono
l’ennesimo scippo con la cancellazione dell’
avrebbe fatto bene a considerare alla stessa stregua Polizia Locale e Polizia di Stato.
L’esclusione delle Polizie dello Stato dal provvedimento che invece ha colpito le Polizie
Locali, apre la via ad una vertenza di proporzioni gigantesche incentrata sulla disparità di
trattamento che ha coinvolto gli oltre 8000 Comandi delle P.L. d’Italia e che ha accentuato
l’insanabile solco di differenziazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale.
Appare chiaro che il Dipartimento delle Polizia Locali CSA non resterà fermo a subire,
senza batter ciglio, le iniquità contro la categoria e sposerà in pieno lo stato di agitazione
proclamato dalla Segreteria Nazionale del CSA.
Pertanto il Dipartimento P.L. CSA invita tutti gli agenti ed ufficiali delle Polizie Locali
d’Italia ad una mobilitazione generale incentrata sulla neutralizzazione delle nefandezze di
un Governo che, nato per distribuire EQUITA’, eroga, invece, ulteriori disparità di
trattamento, che, invece di dare LAVORO ai giovani, prolunga l’età pensionabile, che,
invece di colpire i più RICCHI, tassa di più i LAVORATORI, i PENSIONATI ed i
DISOCCUPATI; questo avrebbe dovuto essere un Governo LIBERALE invece limita la
libera circolazione della MONETA ed, al suo posto, proclama come status symbol la “carta di credito” e il “libretto degli assegni”.
Per quanto sopra ed in conformità alla Legge 300 (Statuto dei Lavoratori) il Dipartimento
della Polizia Locale CSA ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri una richiesta di
audizione, peraltro, già concessa ai Sindacati di Polizia del Comparto Sicurezza dello Stato.
CON ALTO SENSO CIVICO SIAMO FIDUCIOSI MA FERMI E PRONTI ALLA
LOTTA PER NON ABIURARE ALLE CONQUISTE FATTE, ALLA DEMOCRAZIA E
ALLA LIBERTA’.
ANCHE PER QUESTO IL 19 DICEMBRE
SCIOPERO GENERALE DI TUTTI GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE D'ITALIA

lunedì 5 dicembre 2011

La regione puglia approva nuova legge di riordino delle polizie locali.


Bari, 5 dic - Con 49 voti favorevoli e un astenuto e' stato approvato il disegno di legge riguardante l'ordinamento della polizia locale e la promozione delle politiche integrate per la sicurezza.

Il provvedimento e' stato illustrato in aula dal presidente della seconda commissione Giovanni Brigante, che lo ha giudicato un ''importante e necessario passo in avanti in un quadro normativo generale vetusto e obsoleto''.

Obiettivo principale delle legge, potenziare l'efficacia dei servizi di polizia locale, attraverso una migliore organizzazione funzionale, l'innovazione dei servizi e delle tecnologie e la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni di volontariato.

''La legge - ha spiegato Brigante - introduce nuovi modelli di polizia locale volti a migliorare la sicurezza e il controllo della persona, delle comunita' e del territorio''.

Una funzione che richiede il supporto della Regione che assume essenzialmente un ruolo di coordinamento nonche' di promozione e di integrazione delle politiche locali di sicurezza. Per quanto riguarda invece l'articolazione delle funzioni tra Province e Comuni, si fa riferimento al principio di sussidiarieta': sono previste nuove attribuzioni al sindaco, quale ufficiale di governo in materia di sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria e si tiene conto delle funzioni della Provincia in relazione alle attivita' ittico-venatorie, tutela dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, controllo delle zone rurali e protezione civile.

Il ddl, che ha recepito la proposta di legge del consigliere Antonio Buccoliero (Mep), e' stato integrato da due emendamenti: il primo, a firma dei consiglieri Giovanni Brigante(PpV)e Franco Pastore (Psi), riguarda l'articolo 6, relativo all'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia, e prevede ''l'adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori impiegati nel servizio notturno''. Il secondo, proposto dal consigliere Andrea Caroppo (Ppdt) sancisce il principio per cui ''fermi restando i limiti stabiliti dai contratti nazionali, i comandanti potranno gestire le proprie prestazioni lavorative in maniera piu' flessibile, articolandole in funzione delle esigenze di servizio''.

Di notevole rilevanza anche l'investimento, previsto dal ddl, nel settore della qualificazione e dell'aggiornamento professionale, con l'istituzione del la scuola di formazione, ritenuta fondamentale per la preparazione degli agenti di Polizia.

''Piena adesione al ddl'' e' stata espressa dal capogruppo Pdl Rocco Palese che ha sottolineato l'importanza del provvedimento in quanto ''rappresenta un supporto essenziale al lavoro delle forze di polizia locale'' ''Un ringraziamento ai consiglieri per la sensibilita' dimostrata ad accogliere le sollecitazioni dei sindacati e delle associazioni di categoria'' e' stato rivolto dall'assessore agli Enti locali Marida Dentamaro, secondo la quale ''la legge risponde finalmente alla domanda di sicurezza e tutela da parte dei cittadini e rispetto alla quale la polizia locale rappresenta il primo baluardo''.

fonte Asca

mercoledì 9 novembre 2011

UNIAMOCI IN UN SOLO CORPO NAZIONALE A STRUTTURA REGIONALE DI POLIZIALOCALE

CHIANCIANO 4-5 NOVEMBRE 2011
DIRETTIVO NAZIONALE C.S.A.
(Coordinamento Sindacale Autonomo)
INTERVENTO DI LUIGI MARUCCI RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
POLIZIA LOCALE C.S.A.
UNIAMOCI IN UN SOLO CORPO NAZIONALE A STRUTTURA REGIONALE DI
POLIZIA LOCALE
Da tempo si parla di unificare tutte le Polizie Locali in un solo Corpo Nazionale a struttura
regionale, con un Contratto di diritto pubblico in un nuovo Ordinamento Nazionale di Polizia
Locale ma i ventilati progetti di legge e il poco interesse dei politici, asserviti ad Associazioni e
Sindacati padronali, sembrano essersi disciolti, rispettivamente, nei meandri dottrinali e nei luoghi
ed intrigati corridoi del Parlamento.
Restano, perciò, valide numerose leggi e leggine accompagnate da infiniti regolamenti e Decreti,
che ostacolano qualsiasi tentativo di unificazione dei Corpi che rimangono prigionieri a vita
dell’Ente Locale da cui dipendono (proprio in questi giorni il Sindaco di Roma con Deliberazione di
giunta ha cambiato il nome alla Polizia Municipale di Roma chiamandola “Polizia Roma Capitale”
violando, così, la legge 65/86) per le contrattazioni nazionali e decentrate in simbiosi con gli
impiegati comunali.
I 70.000 Agenti ed Ufficiali delle Polizie Municipali e Provinciali d’Italia, che insieme
rappresentano la TERZA forza di Polizia in Italia, dopo i Carabinieri e La Polizia di Stato, ma che
non hanno, purtroppo, capacità contrattuale come le Polizie del Comparto Sicurezza perché sono
suddivisi in miriadi di piccoli Corpi autonomi usati completamente dal politico di turno (Sindaci
sceriffi che vestono la divisa di comandante di polizia municipale , assessori che nominano
ragionieri e bidelli responsabili dei servizi, Amministrazioni che giocano con la legge e fanno
contratti dirigenziali a Commesse, ad ex poliziotti ed affidano servizi di sicurezza urbana agli
Istituti di Vigilanza privata) .
Ed è proprio su questo motivo fondamentale che poggiano le sconfitte dei pionieri dell’unificazione
delle Polizie Locali colpiti e perseguitati dai quei poteri “grigi” (sempre in auge sia con Governi
di destra sia con Governi di sinistra) che si aggirano nelle stanze ministeriali e del Parlamento
Nazionale.
Infatti l’autonomia dei Corpi delle Polizie Locali crea minore difficoltà contrattuali per chi li
gestisce, soprattutto per i Comuni ove i Sindaci e giunte comunali, da sempre, preferiscono
riconoscere la priorità dei problemi politici rispetto a quelli inerenti il proprio personale, tra cui,
appunto gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale.
La frantumazione, non solo esteriore (divise, stemmi, auto ecc. ecc) ma anche sostanzialmente
(leggi, regolamenti, ecc.) delle Polizie Locali in diverse migliaia di miniorganismi crea differenze
tra gli appartenenti ai stessi Corpi locali regolati dalla stessa Legge nazionale.
I sindacati non liberi notoriamente vicini al “padrone” non tentano neanche , magari con la
contrattazione collettiva, a far distinguere, prima ruoli e funzioni e le retribuzioni tra il personale
amministrativo dei comuni e delle Province e gli Agenti e Ufficiali delle Polizie Locali, per poi dare
una giusta soluzione a quest’ultimi.
Se il potere contrattuale dei rappresentanti sindacali delle Polizie Locali diminuisce
proporzionalmente per la frantumazione dei Corpi in 8000 Comandi , figuriamoci quanto potere
coercitivo possono avere gli stessi presso gli organi politici e più precisamente presso i governanti
ed i legislatori nazionali.
Il responsabile del Dipartimento Polizia Locale del CSA Luigi Marucci ha invocato, alla presenza
della Dirigenza Nazionale del CSA a Chianciano, l’applicazione del Decreto Amato per poter
ancorare il contratto di Polizia Locale in un’area separata dall’Ente Locale dando, così, ampio
spazio all’applicazione del Decreto 165 (volutamente mai recepito e applicato dall’ARAN e dal
Comitato Paritetico alle Polizie Locali d’Italia) che con DPR del Presidente della Repubblica
avrebbe acquisito la qualità di contratto di Diritto Pubblico alla pari del contratto nazionale dei
Segretari Comunali.
UNIAMOCI DUNQUE IN UN SOLO CORPO NAZIONALE A STRUTTURA REGIONALE e
diamo così una vigorosa spallata a quei “poteri grigi” che da sempre hanno ostacolato “il Contratto
di categoria” e conseguentemente l’evoluzione professionale ed organizzativa delle Polizie Locali
d’Italia .
Al di fuori di questo esaltante cammino c’è la deriva dei tanti Massa, dei Cristaldi, degli Ascierto,
dei Barbolino, degli Incostante e dei Saia fautori dei più nefasti periodi bui della storia delle
Polizie Locali d’Italia .
Luigi Marucci – Responsabile Nazionale
Dipartimento Polizia Locale CSA

domenica 29 maggio 2011

l'ipotesi di PIATTAFORMA CSA per le POLIZIE LOCALI

"IL SINDACATO E’ UNA FORMA DI RAPPRESENTANZA CHE TENDE A TROVARE UNA MISURA DI GIUSTIZIA ADEGUATA AI PROPRI RAPPRESENTATI"
IPOTESI DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE C.S.A.
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE C.S.A.
Viale Trastevere, 66 – Roma 00156 – tel. 065818638 fax 065894847 www.ospol.it infospol@ospol.it
CHI SIAMO……
O.S.Po.L. – Dipartimento Polizia Locale C.S.A.
L'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali nasce dalla spontanea aggregazione di un gruppo di Vigili Urbani del Centro Storico di Roma nel Febbraio 1989 dopo che questi avevano movimentato la categoria attraverso l'Associazione Professionale L.P.L. – La Polizia Locale. La voce dell'Organizzazione e' il periodico "Nuovi Orizzonti" che divulga le battaglie del sindacato in tutta Italia. Le ragioni che hanno indotto alla creazione di questo organismo sindacale nascono dalle gravi discriminazioni perpetrate dagli organi istituzionali, i quali hanno degradato le Polizie Locali ad un rango subalterno rispetto alle Polizie dello Stato. Infatti, i Sindacati tradizionali, sia confederali della triplice sia confederali autonomi quando non sostengono questa situazione di subalternità non compiono, di certo, grandi sforzi per osteggiarla. Le battaglie sostenute dall'O.S.Po.L., ormai di dominio pubblico, sono incentrate sulla volontà di restituire autorevolezza alle Polizie Locali e, comunque, tese alla difesa degli operatori, nonché alla salvaguardia della loro incolumità. Per la promozione della autorevolezza e per la razionalizzazione ed
economicità dei servizi, la O.S.Po.L. lotta da sempre contro la privatizzazione del rapporto di lavoro ed a favore della regionalizzazione della Polizia Locale attraverso l'accorpamento delle Polizie Provinciali e Municipali; inoltre ha come scopo prefisso l'inquadramento in un contratto di diritto pubblico, l'ingresso nell'eventuale "comparto Sicurezza" e l'equiparazione sostanziale, economica, previdenziale ed assistenziale delle Polizie Locali a quelle dello Stato ad ordinamento civile. Per la difesa degli operatori e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità, la O.S.Po.L. ha combattuto e combatte strenue battaglie a favore dell'armamento degli agenti e ufficiali della Polizia Locale, dotati di qualifica di PS e PG, per motivi di servizio alla pari delle altre Forze di polizia dello Stato e contro il Poliziotto Locale operante solitario nonché contro le conseguenze derivanti dall'impatto con le condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico ed acustico). Decine di denunce giudiziarie e di iniziative sindacali attuate anche attraverso agitazioni e scioperi, hanno conseguito importanti traguardi consistenti nel Vigile in pattuglia costituita da due unità; rotazione del personale impegnato nel controllo ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato delle nostre città; rotazioni frequenti per il personale impiegato nei servizi di viabilità nelle zone ad alto tasso di inquinamento; il riconoscimento da parte del prefetto della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; la prescrizione della Patente di Guida di Servizio per coloro i quali sono abilitati alla conduzione dei veicoli in servizio di Polizia. Con la sentenza del T.A.R. Lazio n° 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16,12,97, la O.S.Po.L. e la categoria tutta hanno sconfitto l'infame progetto dell'Amministrazione Municipale di Roma con il quale, in violazione della Legge 65/86, si poneva in essere la trasformazione del Corpo della Polizia Municipale capitolino in "Istituzione" retta da un consiglio di amministrazione "privato" ed avente l'obbligo del pareggio di bilancio a fine anno contabile. Nella battaglia per la riforma della ’65 la O.S.Po.L. ha promosso, in sinergia con il Dipartimento Polizia Locale CSA, l’articolato della proposta di legge inerente il nuovo ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI calendarizzato agli Affari Costituzionali della Camera dei deputati con il n. 3024.
La O.S.Po.L. è stata promotrice della Federazione dei Sindacati Autonomi (
Con grande altruismo e solidarietà si erge quotidianamente in difesa della categoria ed è sempre presente anche nel sostegno alle famiglie dei colleghi caduti in servizio o colpiti dalla criminalità organizzata
L’adesione alla OSPOL-CSA, comporta il godimento di alcuni benefici come ad esempio: assicurazione garantita dalla compagnia INA-ASSITALIA verso responsabilità civile contro terzi comunque riconducibili al servizio svolto; assistenza legale nei procedimenti penali e civili per fatti o eventi non dolosi riconducibili all’attività di servizio; assistenza diretta in materia di procedimenti disciplinari e vertenze contrattuali in fase giudiziale, stragiudiziale e arbitrale, stipula di apposite convenzioni riservate per l’assistenza legale riguardante i riti ordinari del lavoro e della magistratura
amministrativa, assistenza del patronato ACLI garantita, su tutto il territorio, nazionale ed estesa anche ai familiari degli iscritti, in virtù di apposita convenzione.
Questa Organizzazione Sindacale di categoria, oggi più forte nel Dipartimento Polizia Locale. sposa a pieno titolo l’Ipotesi di Piattaforma del C.S.A. che, coraggiosamente, viene resa pubblica in un momento non sospetto per essere discussa dalla categoria e con essa lancia la sfida a quei poteri "forti" che da sempre ostacolano l’evoluzione e l’inserimento delle Polizie Locali d’Italia nel novero di tutte le Polizie Civili.
Forti dei nostri diritti oggi possiamo dire con forza che il decreto legislativo 165, in attesa della riforma globale della legge 65, è lo strumento giusto per rivendicare un contratto di Polizia Locale alla pari dei Segretari Comunali che, con l’applicazione del medesimo 165, oggi sono regolati da un DPR a firma del Presidente della Repubblica,
Il Dipartimento Polizia Locale – CSA andrà avanti senza farsi intimorire dai "padroni", dai sindacalisti "gialli", dai "poteri forti" e dai signori della "politica", gli stessi che fino ad oggi hanno fatto finta di essere ciechi e muti, non facendo mai trapelare alla categoria la verità sulle novità istituite dal Decreto 165 che, di fatto, destinava gli uomini e le donne delle Polizie Locali, alla pari dei Segretari Comunali, in un’area separata nell’Ente Locale regolata da un DPR del Presidente della Repubblica.
Senza indugi andiamo avanti per riappropriarci di quel contratto di categoria istituito per legge dalla 165 , oscurato ad arte dai Sindacati Confederali e latente dal 2001. Andiamo avanti, dunque, fino all’ottenimento di un contratto di Polizia Locale e al riconoscimento della parificazione salariale, sostanziale ed assistenziale alle altre Forze di Polizia civili dello Stato , fino a quando la categoria ci sosterrà e fino al momento della vittoria.
C.S.A.
Il Segretario Generale Il Responsabile Nazionale Dipartimento
Francesco Garofalo Polizia Locale
FUSPLI) avente come scopo la lotta per il reinserimento delle Polizie Locali nel rapporto di lavoro pubblicistico. Oggi, questa Organizzazione sindacale è componente autorevole del Dipartimento Polizia Locale del CSA (unica Federazione Autonoma rappresentativa nel comparto degli Enti Locali) ed è l’organismo maggiormente rappresentativo della Polizia Municipale di Roma ed è fortemente presente in Abruzzo, Umbria, Sicilia, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria, Campania e in buona parte del territorio nazionale ove ha eletto numerosi membri componenti le RSU.
Luigi Marucci
......E COSA VOGLIAMO!
Dipartimento Polizia Locale CSA
IPOTESI di
PIATTAFORMA CONTRATTUALE
DI CATEGORIA- DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001
CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
-
la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
-
il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
-
il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
-
il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni;
-
le modalità, i limiti e le funzioni della polizia locale nell'espletamento dei servizi svolti in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine segnatamente per quanto attiene ai nuovi poteri dei sindaci ex art. 54, D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
-
le modalità, le funzioni e l'organizzazione strategica della polizia locale operante in qualità di Forza Pubblica come stabilito dalla sentenza 28 settembre 2009, n. 38119 della Corte di Cassazione;
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Al fine di potenziare l'autonomia della polizia locale, il Comandante del Corpo o il Responsabile del servizio, nell'ambito della sua dipendenza funzionale dal capo dell'amministrazione assume la qualità e le prerogative di responsabile del procedimento amministrativo di pertinenza. L'esclusione normativa del rapporto gerarchico dai vertici della Amministrazione di appartenenza consente il riconoscimento giuridico della concertazione tra Comandante o Responsabile e Sindaco o Presidente della Provincia, in particolar modo per quanto riguarda la programmazione delle politiche della sicurezza locali.
Formazione e sviluppo professionale
Specialità contrattuale dei dipendenti dai Corpi e servizi della polizia locale
NELLE MORE DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 MARZO 2001 N. 165
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
e al fine di concretizzare quanto contenuto nella premessa del CAPO III del CCNL del 22/1/2004 si ritiene opportuno specificare nella norma contrattuale relativa all'area della polizia locale alcune norme che si ispirano direttamente alla succitata premessa.
Si ritiene inoltre, data la specificità delle funzioni degli operatori di polizia locale, istituire, da un lato, delle categorie specifiche per tali figure al fine di salvaguardarne la professionalità ed il ruolo specifico della polizia locale, come semizio di polizia dei comuni e delle province; dall'altro, al fine di tutelare gli addetti ai corpi e servizi di polizia locale dalle influenze e dai condizionamenti di vario tipo, derivanti dalle attività di polizia amministrativa, stradale e giudiziaria cui attengono quotidianamente, di prevedere specifiche disposizioni riguardanti sia il procedimento disciplinare, per tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di PL, che la progressione orizzontale, nonché la valutazione dei comandanti o responsabili del servizio di PL, demandando tali compiti a particolari strutture integrate da almeno un funzionario appartenente ai corpi o servizi di polizia locale ricadenti nell'ambito della provincia del comune interessato, designato dell'amministrazione regionale, ovvero, laddove esistenti, estratto dagli elenchi regionali degli esperti per l'inserimento nelle commissioni di concorso.
Si ritiene, infine, di cassare la possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato, il personale della polizia locale, considerando la consistente spesa che gli enti debbono sopportare relativamente all'equipaggiamento ed alla formazione del suddetto personale.
Dovrà essere in ogni caso garantita l'assunzione a tempo indeterminato degli addetti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
N.B. le modifiche ai testi vigenti sono in grassetto
Art....Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Il comandante del Corpo di polizia locale ed il responsabile del Servizio hanno piena autonomia organizzativa e rispondono del loro operato direttamente al capo dell'amministrazione. Il Corpo od il servizio di polizia locale non possono far parte di strutture amministrative diverse.
Art......Formazione e sviluppo professionale
1. Le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali ed orizzontali di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Art........Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. L'art. 17 del CCNL del 22/1/2004 è così modificato:
"Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite da
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O
ogni ente nel bilancio di previsione e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.
2. Tali organismi possono essere formati da un Comitato costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un rappresentante dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti designati dalle 00.SS.
3. L'attività prestata dagli operatori di polizia locale è considerata usurante, tali lavoratori accedono pertanto a tutte le previsioni previdenziali ed assistenziali già in essere per le categorie previste dal D.M. del Ministero del Lavoro emanato il 19 maggio 1999 ed inseriti nella tabella di cui al D.Lgs 374 del 11 agosto 1993. D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
. – Il quale al paragrafo 3.1 recita:
"3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
...omissis...
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
Art ....... Contratto a termine
All'art. 7 del CCNL del 14/9/2000 è aggiunto il seguente comma:
"
Art.......Contratto di formazione e lavoro
16. Il contratto a termine non può essere applicato al personale della polizia locale"
L'art. 3, comma 8 del CCNL del 14/9/2000 è così modificato:
"
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Per l'area della polizia locale non si applica il contratto di formazione e lavoro.
Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL dell’ 1. 4.1999.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art.... Classificazione del personale appartenente ai Corpi e Servizi della Polizia Locale
1. Il personale della Polizia Locale assunto ai sensi della LQ n.65/86 e delle attuative leggi regionali in materia, viene classificato sulla base della allegata tabella A in quattro distinti profili professionali indicati rispettivamente in :
PLC – Agente di Polizia Locale
PLD – Istruttore di Polizia Locale
PLE – Ispettore di Polizia Locale
PLF – Funzionario di Polizia Locale
2. Le declaratorie funzionali e professionali dei profili di cui al comma 1 sono quelli risultanti dall'allegato 1 del presente CCNL.
3. Il personale dell'Area di Vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo viene inserito nei nuovi profili sulla base di quanto previsto dal comma 11 tenuto conto delle progressioni economiche acquisite derivanti dall'art. 8 del CCNL del 31.3.1999
4. Negli Enti del Comparto (Comuni – Associazioni Comunali – Area Metropolitana – Province – Regioni ) dev'essere istituita obbligatoriamente all'interno del Regolamento Uffici e Servizi, l'Area della Polizia Locale i cui Responsabili o Comandanti rispondono del loro operato direttamente al Sindaco o Presidente.
5. Gli accessi ai profili di Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 91/3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, sono riservati rispettivamente ai profili di Agente ed Ispettore sulla base delle dotazioni organiche triennali a seguito di concertazione fra le parti. Il regolamento speciale dell'Ente disciplina le procedure selettive per gli accessi sulla base delle specifiche legislazioni regionali regolanti la materia.
6. Il personale della Polizia Locale assunto a tempo indeterminato o che a seguito di procedute selettive interne assume o riveste un nuovo profilo, dev'essere avviato ad un periodo formativo sulla base delle specifiche disposizioni regionali attuative della LQ n. 65/86.
7. E' fatto divieto agli Enti Locali di assumere personale che esercita le funzioni di cui alla legge n. 65/86, con contratti a termine od a tempo determinato.
8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento relativo al personale dell'Area della Polizia Locale, si concorda che:
 

DECLARATORIE PROFESSIONALI AREA DELLA POLIZIA LOCALE PROFILO PLC – AGENTE

fonte:http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comitatopmfirenze.it%2F&h=734ee
-
il personale in possesso della qualifica funzionale di Agente della Polizia Municipale o di analoga qualifica istituita successivamente al 1.4.1999, viene inquadrato nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (PLC)
-
il personale in possesso del profilo Istruttore di Polizia Municipale non rientrante nella qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo di "Istruttore di Polizia Locale" (PLD) – Sottufficiale
-
il personale in possesso della qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo "Ispettore di Polizia Locale"(PLE) – Ufficiale
-
9. A seguito della riclassificazione gli Enti provvedono mediante concertazione con le OO.SS. e le RSU, a ridefinire le dotazioni organiche dei singoli profili e i compensi economici.
il personale in possesso del profilo di Funzionario acquisito anteriormente al 31.3.1999 o successivamente a seguito di procedure selettive (ex D3), ed il personale con profilo di Istruttore Direttivo nonché Responsabile del Servizio di polizia Locale od equivalente figura (ex D1), viene inquadrato nel profilo di Funzionario di Polizia Locale (PLF)
2. Il Personale appartenente alla polizia locale prima di essere adibito a servizi esterni, deve superare un apposito corso di formazione professionale organizzato dalla regione, dall'Ente di appartenenza, di durata non inferiore a tre mesi.
In riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni ed in deroga a quanto previsto dall'art.1 del presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ovvero in conforme applicazione del disposto ex art.70, secondo comma, del medesimo D.Lgs. n. 165/01, il personale della polizia locale gode di una contrattazione separata che tenga conto della specificità delle attività e delle funzioni pubbliche stabilite all'art. 5 della L.7 marzo 1986, n. 65.
Tale esigenza, già sancita dal D.Lgs. 29/83 ed ulteriormente ampliata dal D.Lgs. 165/01 che vi ha ricompreso anche i profili giuridici oltrechè economici, evidenzia, per detto personale, l'introduzione di uno status formalmente privatistico ma sostanzialmente pubblicistico, comunque diversificato da quello proprio al restante universo dei dipendenti delle Regioni ed Enti Locali risultando disciplinato da una apposita e speciale legge nazionale fungente da fonte ordinaria di diritti, doveri, mansioni, e compiti tipici della potestà di polizia.
A ciò consegue l'inapplicabilità, ovvero l’incompatibilità al regime contrattuale della polizia locale delle disposizioni del personale del Comparto Regioni e EE.LL. a favore di una progressiva estensione della normativa statale prevista per le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile (vedasi il contratto - standard
della Polizia di Stato) in armonia con recenti pronuncie della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (sent. n. 4663/2000 e n. 616/2006) che hanno ribadito la specificità di tali organismi connotandone I'assimilabilità a corpi militari.
Questa evoluzione verso una definitiva prevalenza degli indici pubblicistici della polizia locale rende assolutamente insufficiente la soluzione del tavolo separato di contrattazione, dovendosi, invece, ritenere come la suddetta specialità possa trovare la sua esplicazione mediante lo strumento dell’Agenzia riproducente il modello già invalso per i Segretari comunali che rappresentano, assieme alla P.L., la categoria dei dipendenti degli EE.LL. dotati di una disciplina particolare dallo stesso art. 70, secondo comma, D.Lgs. 165/01.
Come fase iniziale e transitoria – ovvero in attesa della riforma della P.L. pendente da varie Legislature alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato – la carenza di una normativa statale può adeguatamente essere colmata dall'iniziativa e dalla potestà regionale, ai sensi dell'art. 117, lett. h), della Costituzione, dalle disposizioni del D.Lgs. 165/01 cit. e dalla contrattazione collettiva al fine di istituire Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali di P.L. che siano in grado, nei limiti della legislazione vigente, di elaborare altrettanti statuti speciali per le funzioni e l'organizzazione dei Corpi e servizi secondo le rispettive dipendenze.
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1995, in virtù del principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.