mercoledì 12 ottobre 2011

La lenta inesorabile agonia dei centri per l'impiego.


Norme in materia di autorizzazione e accreditamento
per i servizi al lavoro”
Nuova Legge approvata dal Consiglio Regionale della Puglia: "Norme in materia di Autorizzazione e Accreditamento per i Servizi al Lavoro" n. 25 del 29 settembre 2011 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 7 ottobre 2011.
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, ferma restando la centralità
dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione
del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire
ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una
rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione
e allo sviluppo dell’occupazione.
2. A tal fine, la presente legge definisce, in coerenza
con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie
per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione)
e 7 (Accreditamenti) del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) e
successive modifiche e integrazioni, le norme in
materia di:
a) autorizzazione sul territorio regionale allo
svolgimento delle attività di intermediazione,
ricerca e selezione del personale e
supporto alla ricollocazione del personale;
b) accreditamento per lo svolgimento di servizi
al lavoro.
Art. 2
Funzioni e competenze
1. I servizi pubblici per l’impiego svolgono
direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative
a essi delegate ai sensi dell’articolo 2 (Funzioni
e compiti conferiti), comma 1, lettere a), b),
c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive
modifiche e integrazioni (dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
e certificazione dello stato occupazionale del
lavoratore).
2. I servizi pubblici per l’impiego svolgono
direttamente tutte le funzioni non contemplate al
comma 1 per le quali possono anche avvalersi, nelle
ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici
e privati accreditati ai sensi della presente legge, da
selezionare tramite procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 2 intervengono in
via integrativa e non sostitutiva allo scopo di
ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni
dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì
fornire servizi specializzati in favore di particolari
categorie di utenti.
Art. 3
Definizione dei servizi al lavoro
1. Ai fini della presente legge, costituiscono
servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di
incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione
dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati,
di prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica,
di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
Art. 4
Procedure di autorizzazione
1. La Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo
9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19
(Norme in materia di politica regionale del lavoro e
dei servizi all’impiego), e della Commissione
regionale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo
8 della medesima legge, determina con proprio
provvedimento, nel rispetto dei principi generali
stabiliti con il d.lgs. 276/2003, le modalità per il
rilascio in favore dei soggetti pubblici o privati del
provvedimento di autorizzazione alla gestione di
servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del
personale, di supporto alla ricollocazione del personale,
esclusivamente sul territorio regionale.
2. Le università, i consorzi universitari e gli istituti
di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs.
276/2003, qualora svolgano l’attività di intermediazione,
devono garantire agli utenti la coerenza tra i
percorsi formativi e l’eventuale collocazione lavorativa.
Art. 5
Procedure per l’accreditamento
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
3 e in conformità a quanto disposto dall’articolo 7
del d.lgs. 276/2003, è istituito presso il competente
Servizio regionale l’albo dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi al lavoro.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo
9 della l.r. 19/1999 e della Commissione regionale
per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 8 della
medesima legge, determina con proprio provvedimento,
nel rispetto dei principi generali stabiliti dal
d.lgs. 276/2003:
a) le procedure per l’accreditamento;
b) i requisiti minimi per l’accreditamento,
con specifico riferimento alle capacità
gestionali e logistiche, alle competenze
professionali, alla situazione economica
necessari per la concessione dello stesso;
c) le ipotesi e le procedure di revoca dell’accreditamento;
d) le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti
accreditati;
e) i criteri di misurazione dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi erogati dai soggetti
accreditati;
f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali
è necessario l’accreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare attribuito
alla Giunta regionale, ai fini della concessione
dell’accreditamento costituisce requisito non derogabile
l’applicazione integrale, da parte dei soggetti
richiedenti l’accreditamento, degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali.
4. II mancato rispetto di quanto disposto dal
comma 3 costituisce presupposto per la revoca
immediata dell’accreditamento.
Art. 6
Standard minimi dei servizi al lavoro
1. La Giunta regionale, fermo restando quanto già
disciplinato con il Masterplan dei servizi per l’impiego,
adotta, ove necessario, gli opportuni provvedimenti
correttivi in materia di standard minimi di
servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati
per l’impiego.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 29 settembre 2011
VENDOLA

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