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mercoledì 14 dicembre 2016

ABROGAZIONE DELLA LEGGE DELRIO !!! Lo chiede con forza il CSA

Verbale della riunione del Dipartimento Regioni/Province del 13 dicembre

Del resto, alla luce del voto referendario, oggi la difesa degli enti locali e dei relativi lavoratori è diventata una priorità assoluta, da affrontare con la massima urgenza. Purtroppo siamo in mano a politici che continuano ad aggirare l’ostacolo del voto popolare, ma anche sul fronte di quelli che si sono imbarcati con noi nella battaglia per il NO si nota una certa inefficienza e una mancanza di idee chiare. Quindi, siamo ormai arrivati al punto di dover decidere il nostro futuro con le nostre mani.
Durante la campagna referendaria abbiamo evidenziato il vero problema, che è quello di dare sostegno alla parte debole del paese, ed in particolare ai lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà, vale a dire quelli degli Enti Locali (Province, Regioni e Comuni). E questa è la grande sfida che andremo ad affrontare, passando attraverso il Consiglio Nazionale.
In coerenza con l’obiettivo più volte annunciato di rimettere al centro la “vera” Costituzione, in tutti i suoi aspetti, è stato dato mandato al prof.Nicola Coco, responsabile dell’Ufficio Legislativo, di redigere un documento contenente alcune ipotesi di intervento, concrete e percorribili, che è stato esaminato in loco.
Tale documento – come ha spiegato lo stesso prof. Coco nel corso della riunione – traccia la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale per far dichiarare l’incostituzionalità della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), altrimenti nota come Legge Del Rio, che è affetta da gravi vizi di violazione di principi e regole fondamentali per l’ordinamento italiano, sollevando il conflitto di attribuzioni fra Province e Stato.
Vincere questa battaglia significherebbe anche, e soprattutto, puntare al reintegro dei circa 20mila lavoratori degli Enti Province esodati, che oggi si vedono negare le proprie funzioni e vengono tenuti in “parcheggio”, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dal 2014 ad oggi.
Il Dipartimento si attiverà per vagliare l’attendibilità del progetto attraverso una raccolta di firme fra i lavoratori, che permetterà anche di verificare ciò che essi vogliono realmente e di coinvolgerli come protagonisti attivi della grande sfida che stiamo lanciando alla politica. Una sfida che ha come obiettivo ultimo quello di demolire tutta l’architettura di un sistema che, in questi anni, ha messo nel mirino il lavoro pubblico e privato e che ha sminuito il ruolo degli enti locali anche attraverso la creazione delle Funzioni Locali. Altro cavallo di battaglia è la salvaguardia delle 31 funzioni delle regioni.
Secondo Francesco Garofalo, infatti, proiettare all’esterno l’analisi fatta dal prof.Coco metterà in allarme il governo e troverà spiazzate Cgil Cisl Uil. E questo ci permetterà di acquistare enorme visibilità a tutti i livelli.
Ecco perché bisogna uscire prima degli altri con la nostra proposta, che avrà un effetto così dirompente da sollevare l’interesse della gran massa dei lavoratori, a tutti i livelli. E se ciò si realizzerà, potremmo costituire un vero e proprio Movimento nazionale delle autonomie locali.
Per questo, è importante dotarsi di una organizzazione solida, capillare e convinta di dare una svolta.
Tutti i presenti hanno manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa avanzata dal Segretario Generale, approvando all’unanimità il documento predisposto dal prof.Coco.
Su proposta di Santi Paladino, il documento in oggetto sarà integrato con la proposta di abrogazione del comma 418 della legge 190/14, per il quale “Le  province e le  città  metropolitane concorrono al contenimento della spesa  pubblica  attraverso  una  riduzione  della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per  l’anno 2016 e di 3.000 milioni di  euro  a decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle riduzioni di  spesa di  cui  al  periodo  precedente,  ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del  bilancio dello Stato un ammontare di risorse  pari  ai  predetti  risparmi  di spesa. Sono escluse dal versamento  di  cui  al  periodo  precedente, fermo restando l’ammontare complessivo  del  contributo  dei  periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla  data  del  15 ottobre 2014. (…)”
Per quanto riguarda l’organizzazione del Dipartimento, a fronte delle varie possibilità prospettate dal Segretario Generale, i presenti, riconoscendogli la massima fiducia circa la migliore soluzione da adottare, gli hanno dato mandato di individuare i nominativi e gli incarichi che ritenga più opportuni.
Il ruolo di Coordinatore del Dipartimento viene quindi assegnato ad Angelo Rossi, che rappresenta un Ente Regione, la Lombardia, che ha una rilevanza significativa nel nostro Sindacato. Inoltre, è stato deciso che ogni Ente Regione e Provincia dovranno fornire un nominativo per comporre una squadra forte, trasparente capace di fare rete e di farsi conoscere, innanzitutto attraverso un costante flusso informativo.
Il Dipartimento – che oltre ai presenti comprende anche i nominativi che hanno dato la propria adesione ma non hanno potuto prendere parte all’incontro odierno – è incaricato di predisporre il documento definitivo da presentare in Consiglio Nazionale, che dovrà essere pronto entro i primi di gennaio, per avviare immediatamente la consultazione fra i lavoratori. A tal fine, sarà predisposta anche la scheda per la raccolta delle firme, che dovrà essere svolta capillarmente in tutte le sedi.
Per dare ulteriore sostegno alla campagna, il Segretario Generale ha reso noto di aver già preso contatto con una autorevole figura del mondo giornalistico per impiantare una strategia che ci permetta di acquisire le necessarie entrature a livello mediatico.
In definitiva, Francesco Garofalo ha ribadito che nella riunione odierna è nato, con il contributo di tutti i presenti, un qualcosa di veramente importante, che va oltre il Dipartimento stesso: il CSA sta proponendo una reale alternativa ai lavoratori, che certamente permetterà di avvicinarli. La storia siamo noi, nessuno escluso!

lunedì 11 luglio 2016

APPELLO ALLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DI BARI E PROVINCIA per BARI CAPITALE ITALIANA DEI GIOVANI

BARI CAPITALE ITALIANA DEI GIOVANI
-
richiesta di acquisizione di adesioni delle organizzazioni giovanili e dei laboratori urbani del territorio per la selezione finale della candidatura di Bari a Capitale Italiana dei Giovani 2017. 

Gentilissimi colleghi Sindaci,
la Capitale Italiana dei Giovani è il prestigioso titolo che viene assegnato annualmente ad una città italiana che avrà così la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo programma vario di iniziative rivolte alle giovani generazioni.
I soggetti promotori della Capitale Italiana dei Giovani, riuniti in un comitato, sono: Forum Nazionale dei Giovani, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale per i Giovani e ANCI Giovane.
Lo scopo primario dell’iniziativa è la promozione e l’attivazione di idee e di progetti innovativi, con l’obiettivo di garantire ai giovani un ruolo sempre più da protagonisti all’interno della società civile.
Lo scorso febbraio, la Città Metropolitana di Bari, ha trasmesso la propria candidatura per il 2017 al Comitato promotore, redigendo un Dossier dal titolo “POP ADRIATIC CITY” in cui evidenziano gli asset infrastrutturali, di capitale umano e di talento che distinguono il nostro contesto metropolitano, unitamente all’impegno profuso dalle 41 Amministrazioni sul fronte delle politiche pubbliche e private orientate alla promozione del protagonismo giovanile.
Lo scorso giugno il Comitato ha selezionato come finaliste le Città di Bari, Palermo e Venezia ed entro la prossima settimana richiede, ad integrazione del Dossier, le manifestazioni di sostegno delle associazioni giovanili interessate a proseguire nel percorso di co-progettazione e dei laboratori urbani per la creatività giovanile presenti presso i Comuni.
A tal fine chiediamo, purtroppo a pena di esclusione, di raccogliere le suddette manifestazioni dalle organizzazioni giovanili del proprio Comune (es. ass. culturali, ass. di volontariato ecc.) secondo il format allegato e  altresì dei Laboratori Urbani per la Creatività Giovanile insediati presso i Comuni interessati.
Di seguito i Comuni che ospitano Laboratori Urbani finanziati da Regione Puglia all’interno del Programma Bollenti Spiriti della scorsa programmazione: Corato, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Bari, Modugno, Palo, Bitritto, Valenzano, Capurso, Sannicandro, Adelfia, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Conversano, Monopoli, Putignano, Castellana, Cassano delle Murge, Altamura, Gravina, Santeramo, Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Locorotondo.
Si richiede pertanto a tutti i Sindaci di raccogliere le suddette manifestazioni debitamente sottoscritte dai rappresentanti legali in formato .pdf, da far pervenire all’indirizzo email v.marzano@comune.bari.it .
ENTRO E NON OLTRE la data del 13 luglio 2016 ore 16.00

Certi della Vostra collaborazione, restiamo fiduciosamente in attesa di una vostra solerte partecipazione.
f.to Giuseppe Valenzano 
Consigliere Delegato in materia di Promozione e coordinamento dello sviluppo sociale, servizi alla persona

sabato 22 dicembre 2012

Buon Natale a tutti!

La Segreteria Aziendale e territoriale del C.S.A. della Provincia di Bari augura a tutti gli iscritti, a tutti i simpatizzanti, a tutti gli amici del C.S.A. e a tutti i dipendenti e a tutti gli amministratori della Provincia di Bari un Buon Natale.....AUGURI!!!!

Un augurio di Buon Natale nella speranza di un mondo migliore... se vogliamo un mondo migliore dobbiamo cominciare a migliorare noi, in prima persona, nel quotidiano, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni, nei desideri e nelle cose in cui crediamo....Buon Natale amici miei!!!

sabato 7 luglio 2012

i tagli della spending review che interessano le province

 
Riduzione e accorpamento province
Il decreto detto spending review interviene anche sulle province, prevedendone la riduzione e l'accorpamento, con l'obiettivo di dimezzare il numero attuale.
La riduzione avverrà sulla base di due criteri: il primo è la dimensione territoriale, il secondo è la popolazione. La definizione esatta dei parametri per la dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei Ministri.
All'accorpamento e riduzione si giunge attraverso una procedura che vede il ruolo attivo degli Enti territoriali. Il Governo trasmette al Consiglio delle autonomie locali, istituito in ogni regione, la propria deliberazione con i criteri. Successivamente, ogni Consiglio approva il piano di riduzione entro 40 giorni.
Entro la fine dell'anno sarà completato il piano di accorpamenti.
I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e riduzione. Le province che 'restano in vita' avranno le seguenti competenze: ambiente (soprattutto per il settore discariche); trasporti e viabilità (anche per quanto attiene la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade). In attuazione del decreto 'Salva Italia', vengono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle province.
Entro il 1° gennaio 2014 vengono istituite le Città metropolitane, dieci in tutto: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria.
Contestualmente, verranno soppresse le relative province.

giovedì 28 giugno 2012

La Provincia di Bari contro il gioco d'azzardo.

 
La Provincia di Bari sta mettendo in atto una strategia per combattere un’emergenza che sempre più dilaga, in maniera preoccupante, tra la popolazione del territorio barese: la dipendenza da gioco d'azzardo. Impoverimento, indebitamento, ricorso all’usura, riciclaggio di denaro sporco, maltrattamenti familiari, depressioni e disturbi psicologici sono gli effetti drammatici  che si abbattono a danno della società e dei singoli individui.
La ludopatia, fino ad oggi ignorata e non riconosciuta come malattia dalle istituzioni e dal servizio sanitario, continua ad alimentarsi dalle pressanti pubblicità ingannevoli e dalla crisi economica. 
Per arginare questo fenomeno, il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli con gli assessorati alle Politiche sociali e alla Legalità della Provincia di Bari, ha predisposto un atto di indirizzo con delibera di Giunta, poi approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale, con la quale si impegna ad intervenire sulle “Implicazioni sociali, amministrative, etiche ed economiche rivenienti dal fenomeno del gioco d’azzardo”mettendo in atto un piano d’azione.
Il piano d’intervento si articola in: un programma di formazione specialistica indirizzato ai gestori e agli operatori delle sale che contengono giochi; in un tavolo di concertazione con associazioni di categoria in cui i gestori dei locali possano intervenire direttamente presso il giocatore in evidente stato di dipendenza; in una rete di collaborazione che si avvale dell’esperienza della Fondazione Antiusura S. Nicola e SS. Medici guidata da Mons. Alberto D’Urso, oltre che di enti locali e associazioni di volontariato, per attuare un programma pluriennale destinato a contrastare fallimenti famigliari e ricorso all’usura. 
Le attività di prevenzione si svolgeranno anche nei contesti scolastici e familiari.
Per attuare il percorso d’azione a favore delle vittime del gioco d’azzardo, l’Amministrazione provinciale ha già costituito un fondo di venti mila euro.   
“Tutte le istituzioni, le associazioni e gli organismi di ispirazione cattolica e sociale – ha affermato Schittulli - devono sentirsi coinvolti, sostenendo iniziative di sensibilizzazione e di denuncia sui pericoli e i danni che il ricorso al gioco sta determinando anche sulle nuove generazioni che affidano la realizzazione del loro futuro all’azzardo».
Il segretario nazionale della Consulta Nazionale Antiusura Mons., Alberto D’Urso, nell’accogliere con soddisfazione l’iniziativa assicurando ogni forma di collaborazione, ha affermato: “ Non posso che ringraziare il Presidente Schittulli. La sorte delle vittime dell’azzardo non è più lasciata al caso e questo ci  conforta. La sensibilità manifestata dalla Provincia di Bari, come istituzione, offre un segnale importante. E’ un primo passo per eliminare quel senso di abbandono restituendo dignità a queste persone che si sono affidate alla fortuna come ultima spiaggia della loro vita”.
Intanto, il Presidente Schittulli, confidando nella sensibilità dei sindaci dei comuni della Provincia di Bari, fisserà nei prossimi giorni un incontro per il coinvolgimento attivo e diretto di tutte le 41 amministrazioni comunali del territorio provinciale di Bari.

venerdì 22 giugno 2012

Notte bianca della Poesia alla Provincia di Bari, 23 giugno 2012 ore 21,00


La Provincia di Bari con l'intento di denunciare l’impellente necessità di recuperare il valore sociale della poesia poiché essa è mezzo efficace per risvegliare le coscienze ha organizzato la 2^ edizione dalla "Notte Bianca della Poesia" che si terrà presso il Colonnato del Palazzo della Provincia, sabato 23 giugno 2012 dalle ore 21.
Nell'occasione cercheremo di comprendere che cosa si intende per valore sociale della poesia, tenendo conto che nel nostro tempo, troppo spesso, quest’arte viene considerata inutile e le istituzioni impiegano poche risorse per promuoverla.
Ungaretti della poesia scrive: Sono un poeta / un grido unanime / Sono un grumo di sogni / Sono un frutto / d’innumerevoli contrasti d’innesti / maturato in una serra.
Il confine tra poesia lirica, pura espressione dell’io, e poesia sociale è molto sottile: infatti nel momento stesso in cui il poeta denuncia un disagio personale, racconta implicitamente il suo tempo e inizia così la ricerca, la denuncia e la spinta al cambiamento, perciò la poesia si fa strumento in grado di affermare l’identità della società moderna e nello stesso tempo diviene coscienza dell’umanità
La poesia è, dunque, frutto di una forza interiore e non di una decisione, perciò come non si sceglie di essere poeti non si può decidere di scrivere poesie sociali, ciò accade spontaneamente interagendo con la realtà. Proprio per questo la poesia sociale è sempre esistita e ha silenziosamente inciso sulla storia della civiltà
Versi, danza, colori e profumi saranno i protagonisti dell'evento organizzato dalla Provincia di Bari in partnership con l’A.P.E. [Associazione Pugliese Editori], l’Associazione Poeti della Vallisa e Assoartisti.
Nell'ambito della manifestazione, un omaggio ai poeti baresi Maurogiovanni, Giovine e Campione, voluto dal Presidente della Provincia Francesco Schittulli, sarà affidato all’interpretazione di Vito Signorile.
Il programma della serata prevede:
  • Versi - Presentazione di libri e letture scadenzate ogni 15 minuti; protagonisti saranno i diversi poeti ed interpreti coinvolti direttamente dalle Associazioni partner. L’apertura è riservata ai bambini delle scuole che nell’anno scolastico hanno partecipato ad un’iniziativa promossa da A.P.E.
  • Danza - Un tributo alla poetessa polacca Vera Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, ed una lettura Dantis, arricchiranno il già nutrito programma con le coreografie della compagnia ResExtensa in un’atmosfera di grande suggestione.
  • Colori - Quatto artisti dipingeranno le loro opere su tela all’esterno del Palazzo della Provincia in contemporanea allo svolgimento dell’evento interno. Le opere realizzate, saranno successivamente messe all’asta il cui ricavato sosterrà una giusta causa. Una particolare performance è riservata ai bambini che in assoluta libertà potranno esprimere la loro arte.
  • Profumi - I profumi di caffè con l’open Bar, di cioccolato grazie alla generosa partecipazione di un’Azienda artigianale, di fragrante pane e soffice focaccia a mezzanotte grazie all’impegno dell’Assopane - Consorzio della Focaccia Barese. Il carretto dei gelati per festeggiare l’estate!

L’appuntamento con la Notte Bianca della Poesia è per sabato 23 giugno 2012 dalle ore 21 presso il Colonnato del Palazzo della Provincia di Bari.

sabato 26 maggio 2012

Informatizzazione dei Centri per l'Impiego della Provincia di Bari: presentazione del servizio on line per gli utenti

 
Lunedì 28 maggio 2012 alle ore 10.30 presso la Sala Giunta della Provincia di Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi servizi on line dei Centri per l’Impiego della Provincia di Bari che consentiranno a tutti gli iscritti di evitare code agli sportelli e di effettuare alcune procedure direttamente dal computer di casa (modifica dati anagrafici, aggiornamento curriculum, offerte di lavoro ecc.).
La fase di sperimentazione, per la prima volta in Puglia, partirà dal Centro per l’Impiego di Monopoli per, poi, estendersi ai trentacinque Sportelli e Centri del territorio.
Interverranno il Presidente, Francesco Schittulli, gli Assessori provinciali alle Politiche del Lavoro e all’Informatizzazione, rispettivamente, Mary Rina, e Sergio Fanelli, e il Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Bari, Fernando Guido.

lunedì 21 maggio 2012

La Provincia di Bari intitola una scuola a Melissa!

Si trova in Puglia, in particolare a Casamassima (BA) la prima scuola in Italia intitolata a , la ragazza vittima dello scoppio della bomba a . Il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittuli ha inaugurato il cantiere per la realizzazione del nuovo istituto professionale che entro 14 mesi sarà realizzato nel centro barese. Il nuovo istituto scolastico, che si estenderà su una superficie di circa 20 mila metri quadrati, sarà realizzato dalla ditta “Salvatore Matarrese” per un importo complessivo di circa 6,6 milioni di euro, finanziato interamente dalla Provincia di Bari. Nell’edificio troveranno spazio 25 aule, in grado di ospitare circa 750 alunni, oltre la palestra, il parcheggio, l’auditorium, laboratori ed altri servizi. La posa della prima pietra dell’istituto professionale è avvenuta alla presenza anche del sindaco di Casamassima, Mimmo Birardi, del consigliere regionale Massimo Cassano, dell’assessore provinciale all’edilizia scolastica Stefano Diperna, e di numerosi alunni delle scuole medie di Casamassima, futuri fruitori di questo istituto.
«E’ una testimonianza umana ed istituzionale – ha affermato Schittulli – di chi crede profondamente nel valore dei nostri giovani e delle loro potenzialità, vera ricchezza del nostro Paese. E’ un onore poter accogliere nella nostra terra la prima scuola in Italia ufficialmente intitolata a Melissa Bassi con l’auspicio che questo istituto sia una fucina di talenti per le giovani generazioni ed offra loro gli strumenti per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese».

venerdì 9 marzo 2012

Le preferenze candidato per candidato delle rsu 2012 alla provincia di bari.


lista diccap 7 toma 7
lista csa 41 distefano 29 parisi 7 bozzi 6 carone 11 fiore 10 maselli 2 nocerino 0 porcelli 8 remini 1
lista usb 14 miacola 14
lista cgil 113 gialo 47 mastrog 36 barbarito 5 briganti 2 chieci 26 cirrotola 13 dalena 1 de giglio 2 de martino 2 devitof 5 fiore 10 gialo 4 lillo 3 magrone 7 martorelli 3 masotti 2 paparella 4 pontrelli 2 talienti 9 tanzi 4
lista cisl 270 berardi 22 bossi 26 buonanno 0 calabrese 33 catella 33 cerrato 29 ciliberti 9 continisio 43 giannini 101 lacetera 6 lavermicocca 19 losole 13 magista 16 novielli 59 partipilo 6 recchia 18 sellini 14 siciliano 33 tangarelli 10
lista uil 89 tomasicchio 39 altieri 2 carella 13 comitangelo 6 costanza 5 curci 8 di bari 11 durante 2 giuliani 8 ingravallo 19 loizzo 19 lovaglio 11 marella 5 patimo 3 rizzi 4 sifanno 1
seggi csa 1 cgil 3 cisl 7 uil 3 usb 1
rsu provincia di bari 29012
eletti di stefano csa cgil gialo mastrogiacomo chieci uil tomasicchio ingravallo loizzo cisl giannini novielli calabrese siciliano continisio catella cerrato
usb miacola
auguri a tutte le rsu ed in particolar modo ai neo eletti di stefano catella loizzo ...buon lavoro!

giovedì 8 marzo 2012

tutti gli eletti della RSU alla Provincia di Bari

 
CISL 7 seggi Giannini Novelli Continisio Cerrato Catello Siciliano Calabrese
CGIL 3 Gialò Mastrogiacomo chieci
UIL 3 Tomasicchio Ingravallo loizzo
Csa 1 Di Stefano
USB 1 Miacola

mercoledì 7 marzo 2012

8 marzo 2012: distribuzione delle "cartoline della parità" alla Provincia di Bari e presentazione delle iniziative dell'Ufficio della Consigliera di Parità

 
Giovedì 8 marzo 2012 alle ore 9.30 nella Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia di Bari saranno distribuite le “cartoline della parità”dove poter scrivere ed inviare un messaggio in occasione della giornata internazionale della donna.
L’iniziativa, denominata “L’equilibrio della parità” e promossa dall’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Bari e dall’Amministrazione Provinciale di Bari, è finalizzata alla promozione della cultura della parità e alla creazione di presupposti formativi per una prospettiva occupazionale concreta delle donne ed in grado di contemperare le richieste del mercato del lavoro e le esigenze di conciliazione famiglia/lavoro.Interverranno il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli e la Consigliera di Parità della Provincia di Bari, Stella Sanseverino. Nel corso dell’iniziativa sarà illustrato il programma ed il piano delle azioni per il 2012 dell’Ufficio della Consigliera di Parità in collaborazione con l’Amministrazione provinciale e la Rete delle Consigliere di Parità.

giovedì 1 marzo 2012

5-6-7 Marzo Elezioni RSU. Cosa è la RSU?

 
Che cosa è la RSU
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
La normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998.
Come si forma
La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall'Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione.
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.
Quale ruolo svolge
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.
Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.
Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
Quanto dura in carica
La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.
La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).
I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l'uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l'uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.
 

venerdì 17 febbraio 2012

Votazioni R.S.U. prima volta del CSA in Provincia di Bari

 
VOTAZIONI RSU 5-6-7 MARZO 2012
NOI SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE 
AUTONOMI DAI PARTITI E DALL'AMMINISTRAZIONE
(il nostro slogan da sempre)

lunedì 6 febbraio 2012

EMERGENZA NEVE IN PROVINCIA DI BARI


Servizio di Protezione Civile della Provincia di Bari Emergenza neve e ghiaccio nei giorni 07 e 08 febbraio 2012 Il prof. Schittulli comunica che, dovendosi gestire l'emergenza neve prevista nei giorni 07 e 08 febbraio 2012, il Sindaco di Bari, giusta ordinanza del 06/02/2012 n. 29750, ha disposto la chiusura anc...he degli Uffici Pubblici nella città di Bari. A sua volta, la Provincia di Bari, assolvendo ai propri compiti di istituto in materia di Protezione Civile ed al fine di garantire i necessari interventi, ha istituito le seguenti linee telefoniche che funzioneranno, ininterrottamente (h. 24,00), sino alla data dell'08 febbraio 2012 compresa: Tel. 080/5412736 - 708; Cell. 337/206068 Chiunque ne avesse necessità potrà ricevere informazioni o potrà chiedere l'intervento delle apposite “Unità Operative” coordinate dall'ing. Francesco Luisi, Dirigente del Servizio di Protezione Civile dell'Ente, di concerto con l'ing. Venturo Carella, Dirigente del Servizio Viabilità.
questa invece l'ordinanza del sindaco di chiusura degli uffici e scuole a Bari.
 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.bari.it%2Fpls%2Fnews%2Fdocs%2FF1056010157%2Fordinanza%2520in%2520materia%2520di%2520protezione%2520civile%2520-%2520legge%2520225-92-%2520disposizioni%2520per%2520i%2520giorni%25207%2520e%25208%2520febrrabio%25202012%2520per%2520emergenza%2520metereologica.pdf&h=kAQGfnQefAQHGyoFHHVEoipgCXNY-cC2vry-24PS69Gv4dA

venerdì 3 febbraio 2012

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE su abolizione equo indennizzo per la POLIZiA LOCALE


Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14703
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580
DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
la recente scomparsa del vigile urbano N. S., travolto e ucciso da un veicolo dopo una
discussione con il conducente, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle
istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il
territorio nazionale;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti
«dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti
per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la
dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;
la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - cosiddetti vigili urbani -
il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali, che sono «titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio
nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio,
analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa,
Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone i vigili urbani a gravi
criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparità di
trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad
operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose
quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il
decesso di unità di intervento afferenti i vigili urbani e, ad esempio, la polizia di Stato e i
carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad
intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parità di oneri, ai vigili
urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela;
le criticità evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, più volte evidenziate
dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che
corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle
funzioni di polizia che l'ordinamento impone;
oltre alle attività di vigilanza e controllo di ogni genere, nonché alle funzioni in materia di
viabilità, infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari
obbligatori, l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 - legge quadro sull'ordinamento della
polizia municipale - assegna al personale di polizia municipale anche le funzioni di: polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia
stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; nonché
«funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»;
ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986
prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
in talune sedi locali come Roma si è provveduto altresì all'armamento - e al necessario
addestramento - del personale di polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei
cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficoltà operative della categoria,
che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi;
infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre più efficace del diritto alla sicurezza e alla
qualità della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un
programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «Patti per la
sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: ciò
determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la
polizia locale che, su disposizione dei sindaci, può essere impiegata in via sussidiaria in
operazioni disposte da questori e prefetti ;
se si intenda assumere iniziative normative nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad
un'opportuna rettifica della suindicata normativa al fine di includere la categoria della polizia
locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se si intenda predisporre opportune iniziative finalizzate a riconoscere una rinnovata
configurazione, sotto il profilo normativo, della categoria dei vigili urbani che tenga presente le
criticità e le problematiche che la condizionano, citate in premessa, le funzioni assegnate e gli
inderogabili diritti di tutela. (4-14703)

venerdì 20 gennaio 2012

PUGLIA NUOVO ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37


“Ordinamento della polizia locale”



IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Principi

1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.


Art. 3
Funzioni della Provincia

1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.


Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:
a) l’attivazione di percorsi formativi e di scambio per l’integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;
c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l’impiego di idoneo personale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA
POLIZIA LOCALE


Art. 5
Funzioni e compiti dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.

5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

6. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell’articolo 4.

7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.


Art. 6
Organizzazione dei corpi
e servizi di polizia locale

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.

2. L’esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

3. L’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5;
e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso dell’abito civile;
f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria;
2) operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all’articolo 9.

6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti aderenti.

7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.


Art. 7
Servizi esterni di soccorso,
supporto e formazione

1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.

2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.


Art. 8
Configurazione del corpo di polizia locale

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.


Art. 9
Direzione e controllo

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.


Art. 10
Comunicazione esterna
dell’attività della polizia locale

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.


Art. 11
Personale dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza.

3. L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.
4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza-polizia locale.

5. I concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.

7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.


Art. 12
Mezzi di servizio, uniformi,
strumenti operativi e di autotutela

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
g) l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.


Art. 13
Personale ausiliario e volontario

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).


TITOLO III
INIZIATIVE E STRUTTURE
DELLA REGIONE


Art. 14
Promozione della collaborazione istituzionale

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative;
c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
d) alla formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.


Art. 15
Finanziamento di interventi

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
c) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
d) i criteri e le modalità per la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.


Art. 16
Promozione della gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.


Art. 17
Riserva di quote di edilizia residenziale

1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.


Art. 18
Attività regionale di coordinamento
delle funzioni e compiti di polizia locale

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
b) monitorare l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.


Art. 19
Commissione tecnico-consultiva
per la polizia locale

1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:
a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o suo delegato;
b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I);
c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I
d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);
e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.

3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.

4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.

5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.


TITOLO IV
FORMAZIONE DEL PERSONALE


Art. 20
Sistema permanente di formazione

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.

3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti di cui all’articolo 22;
d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consultiva.


Art. 21
Corsi di formazione, di qualificazione
e di aggiornamento

1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 si articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall’apposito regolamento.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all’articolo 13.



Art. 22
Albo regionale dei docenti

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all’articolo 18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienza professionale acquisita.

3. L’istituzione e la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per interventi finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo. 21 della legge regionale
n. 37 del 14/12/2011”.

3. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato “Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per le finalità di cui all’articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.


Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.
2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.

3. La commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2;
b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11;
c) il regolamento di cui all’articolo 12.

5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.


Art. 25
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14dicembre 2011

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