martedì 6 dicembre 2011

Ecco come 9 articoli del decreto Monti in barba alla Costituzione aboliscono le Province.


 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite dalla Regione entro il 30 aprile 2012. Decorso tale termine e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. 18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, le Regioni, con propria legge, provvedono a trasferire ai Comuni. entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province,
 salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 19. Le leggi statali o regionali di cui al comma 16, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia. 20. Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell'entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni. 21. I Comuni possono istituire unioni o organi di  raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa. 22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
fonte Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/RGDIl

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