Obbligo della norma pre – Fornero per chi ha acquisito i diritti pensionistici entro il 31.12.2011
Importante indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica che in risposta ad un quesito posto dal Comune di Fiumicino, in data 31.01.2014, ha ribadito che il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31.12.2011, non può esercitare una opzione per il nuovo regime (Legge Fornero), ma soggiace comunque ed obbligatoriamente al regime previgente. Pertanto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31.12.2011 raggiungendo quota 96, oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età ed almeno 20 anni di contributi), ma che ancora non hanno raggiunto l’età limite ordinamentale , cioè i 65 anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che vuole essere collocato a riposo prima dei 65 anni di età. Ma se il dipendente soggetto al regime previgente, non vada ad esercitare tale diritto, l’amministrazione ha l’obbligo di collocarlo a riposo, comunque, al compimento dei 65 anni di età.
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