Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14703
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580
DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
la recente scomparsa del vigile urbano N. S., travolto e ucciso da un veicolo dopo una
discussione con il conducente, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle
istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il
territorio nazionale;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti
«dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti
per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la
dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;
la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - cosiddetti vigili urbani -
il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali, che sono «titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio
nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio,
analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa,
Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone i vigili urbani a gravi
criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparità di
trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad
operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose
quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il
decesso di unità di intervento afferenti i vigili urbani e, ad esempio, la polizia di Stato e i
carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad
intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parità di oneri, ai vigili
urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela;
le criticità evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, più volte evidenziate
dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che
corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle
funzioni di polizia che l'ordinamento impone;
oltre alle attività di vigilanza e controllo di ogni genere, nonché alle funzioni in materia di
viabilità, infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari
obbligatori, l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 - legge quadro sull'ordinamento della
polizia municipale - assegna al personale di polizia municipale anche le funzioni di: polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia
stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; nonché
«funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»;
ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986
prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
in talune sedi locali come Roma si è provveduto altresì all'armamento - e al necessario
addestramento - del personale di polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei
cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficoltà operative della categoria,
che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi;
infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre più efficace del diritto alla sicurezza e alla
qualità della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un
programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «Patti per la
sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: ciò
determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la
polizia locale che, su disposizione dei sindaci, può essere impiegata in via sussidiaria in
operazioni disposte da questori e prefetti ;
se si intenda assumere iniziative normative nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad
un'opportuna rettifica della suindicata normativa al fine di includere la categoria della polizia
locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se si intenda predisporre opportune iniziative finalizzate a riconoscere una rinnovata
configurazione, sotto il profilo normativo, della categoria dei vigili urbani che tenga presente le
criticità e le problematiche che la condizionano, citate in premessa, le funzioni assegnate e gli
inderogabili diritti di tutela. (4-14703)

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