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venerdì 3 febbraio 2012

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE su abolizione equo indennizzo per la POLIZiA LOCALE


Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14703
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580
DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
la recente scomparsa del vigile urbano N. S., travolto e ucciso da un veicolo dopo una
discussione con il conducente, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle
istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il
territorio nazionale;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti
«dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti
per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la
dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;
la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - cosiddetti vigili urbani -
il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali, che sono «titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio
nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio,
analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa,
Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone i vigili urbani a gravi
criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparità di
trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad
operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose
quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il
decesso di unità di intervento afferenti i vigili urbani e, ad esempio, la polizia di Stato e i
carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad
intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parità di oneri, ai vigili
urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela;
le criticità evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, più volte evidenziate
dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che
corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle
funzioni di polizia che l'ordinamento impone;
oltre alle attività di vigilanza e controllo di ogni genere, nonché alle funzioni in materia di
viabilità, infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari
obbligatori, l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 - legge quadro sull'ordinamento della
polizia municipale - assegna al personale di polizia municipale anche le funzioni di: polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia
stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; nonché
«funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»;
ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986
prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
in talune sedi locali come Roma si è provveduto altresì all'armamento - e al necessario
addestramento - del personale di polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei
cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficoltà operative della categoria,
che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi;
infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre più efficace del diritto alla sicurezza e alla
qualità della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un
programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «Patti per la
sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: ciò
determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la
polizia locale che, su disposizione dei sindaci, può essere impiegata in via sussidiaria in
operazioni disposte da questori e prefetti ;
se si intenda assumere iniziative normative nell'ambito delle proprie competenze, dirette ad
un'opportuna rettifica della suindicata normativa al fine di includere la categoria della polizia
locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se si intenda predisporre opportune iniziative finalizzate a riconoscere una rinnovata
configurazione, sotto il profilo normativo, della categoria dei vigili urbani che tenga presente le
criticità e le problematiche che la condizionano, citate in premessa, le funzioni assegnate e gli
inderogabili diritti di tutela. (4-14703)

venerdì 27 gennaio 2012

SICUREZZA: VIGILI DIFFIDANO VIMINALE, NIENTE PIU' ORDINE PUBBLICO


Singole unita'" o "contingenti di
personale" della polizia municipale e provinciale non dovranno
piu' essere impegnate in "attivita' di ordine pubblico e
collaterali". E' una vera e propria diffida formale quella che
l'Ospol, l'Organizzazione sindacale delle polizie locali, del CSA ha
fatto avere stamane al ministro dell'Interno "a nome - attacca
il presidente, Luigi Marucci - dei 65mila vigili urbani che,
alla vigilia delle numerose manifestazioni previste nelle
prossime settimane in tutto il Paese, sono rimasti senza
tutela".
Casus belli, la decisione del governo Monti di cancellare
per tutti gli agenti ed ufficiali delle polizie locali
l'istituto dell'equo indennizzo inerente gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali e la pensione privilegiata
riconosciuta per causa di servizio. Istituto che invece - con
quella che i diretti interessati giudicano un "iniquita'
colossale" - resta operativo per tutte le altre forze
dell'ordine, il personale della difesa e il personale adibito
al soccorso.
I mali della categoria sono noti: "siamo senza strumenti e
mezzi per l'autodifesa - ricorda Marucci - senza addestramento
specifico nelle scuole di polizia e nei poligoni di tiro, senza
tutele assicurative e previdenziali e ora senza nemmeno il
riconoscimento del rischio incolumita' fisica, a differenza dei
colleghi delle altre polizie chiamati a svolgere il medesimo
tipo di servizio".Alle carenze d'organico, comuni a tutti
gli 8mila Comuni d'Italia, si somma "la mancanza di auto e moto
omologate per compiti di polizia, di vestiario idoneo e a
norma, di strumenti di autodifesa come il giubbotto antitaglio,
il Key defender a getto balistico (lo spray al peperoncino,
ndr) e lo sfollagente, esplicitamente previsti dalla legge per
servizi di ordine pubblico".
Ora, "con la cancellazione dell'equo indennizzo si apre una
falla nel sistema sicurezza a livello locale". La diffida al
Viminale, gia' "girata" a sindaco, prefetto e questore di Roma
"sara' inoltrata nelle prossime ore - assicura l'Ospol CSA- ai loro
colleghi di tutta Italia. Nel caso la nostra richiesta non
dovesse essere accolta, siamo pronti a rinunciare alla
qualifica di agente di pubblica sicurezza e a restituire l'arma
d ordinanza".

venerdì 20 gennaio 2012

PUGLIA NUOVO ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37


“Ordinamento della polizia locale”



IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Principi

1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.


Art. 3
Funzioni della Provincia

1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.


Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:
a) l’attivazione di percorsi formativi e di scambio per l’integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;
c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l’impiego di idoneo personale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA
POLIZIA LOCALE


Art. 5
Funzioni e compiti dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.

5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

6. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell’articolo 4.

7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.


Art. 6
Organizzazione dei corpi
e servizi di polizia locale

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.

2. L’esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

3. L’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5;
e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso dell’abito civile;
f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria;
2) operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all’articolo 9.

6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti aderenti.

7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.


Art. 7
Servizi esterni di soccorso,
supporto e formazione

1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.

2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.


Art. 8
Configurazione del corpo di polizia locale

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.


Art. 9
Direzione e controllo

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.


Art. 10
Comunicazione esterna
dell’attività della polizia locale

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.


Art. 11
Personale dei corpi
e dei servizi di polizia locale

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza.

3. L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.
4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza-polizia locale.

5. I concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.

7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.


Art. 12
Mezzi di servizio, uniformi,
strumenti operativi e di autotutela

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
g) l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.


Art. 13
Personale ausiliario e volontario

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).


TITOLO III
INIZIATIVE E STRUTTURE
DELLA REGIONE


Art. 14
Promozione della collaborazione istituzionale

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative;
c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
d) alla formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.


Art. 15
Finanziamento di interventi

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
c) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
d) i criteri e le modalità per la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.


Art. 16
Promozione della gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.


Art. 17
Riserva di quote di edilizia residenziale

1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.


Art. 18
Attività regionale di coordinamento
delle funzioni e compiti di polizia locale

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
b) monitorare l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.


Art. 19
Commissione tecnico-consultiva
per la polizia locale

1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:
a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o suo delegato;
b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I);
c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I
d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);
e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.

3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.

4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.

5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.


TITOLO IV
FORMAZIONE DEL PERSONALE


Art. 20
Sistema permanente di formazione

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.

3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti di cui all’articolo 22;
d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consultiva.


Art. 21
Corsi di formazione, di qualificazione
e di aggiornamento

1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 si articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall’apposito regolamento.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all’articolo 13.



Art. 22
Albo regionale dei docenti

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all’articolo 18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienza professionale acquisita.

3. L’istituzione e la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per interventi finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo. 21 della legge regionale
n. 37 del 14/12/2011”.

3. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato “Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per le finalità di cui all’articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.


Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente.
2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.

3. La commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2;
b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11;
c) il regolamento di cui all’articolo 12.

5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.


Art. 25
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14dicembre 2011

VENDOLA


EQUO INDENNIZZO, INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO E QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. PER IL PERSONALE DELla POLIZIA LOCALE


EQUO INDENNIZZO, INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO E
QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE: STATO DELLA LEGISLAZIONE E PROFILI
DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
___________________
1) Premessa
La definizione più accreditata dell’equo indennizzo si individua nel considerarlo un
integrità fisica per una causa di servizio
Questo istituto esordisce nell’ordinamento giuridico italiano con il Testo Unico approvato
mediante D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che lo contempla formalmente all’art. 68. Da quel
momento, quindi, viene conferito alle Pubbliche Amministrazioni un insieme di funzioni
(poteri-doveri) – sottoposto, conseguentemente, al controllo della Corte dei Conti – separato
ed autonomo dalle competenze degli Enti assicurativi e previdenziali, in rapporto al
verificarsi di infortuni o all’insorgenza di patologie lesivi della salute del pubblico
dipendente determinati (o connessi) al accertate cause di servizio.
E’, peraltro, nota la lunga disputa dottrinale circa la
che, da alcuni, è ravvisata in termini di mero
diversa interpretazione, esso vanterebbe un carattere prettamente
risarcitorio o, ancor meno, retributivo. A sostegno di quest’ultima posizione militerebbe,
infatti, la sua
escluderebbe automaticamente l’altro – suffragata da (relativamente) recente giurisprudenza
del Supremo Collegio (Cassa. Sez. Unite, sent. 14 dicembre 1999, n. 900 e Cass. Civ. Sez.
Lavoro, sent. 19 aprile 2000, n. 5160).
Ulteriore conferma di tali tesi si avrebbe, poi, dall’esclusione dell’equo indennizzo dalle
categorie dei redditi imponibili ai fini dell’IRPEF, laddove la sua certa e radicale
beneficio economico che spetta al dipendente (civile o militare) che abbia perso la propria”.natura giuridica dell’equo indennizzorisarcimento del danno, mentre, secondo unaindennitario, anzichécumulabilità con il ristoro del danno vero e proprio – in caso contrario, uno
non-cumulabilità
precluderebbe, in assoluto, la valenza risarcitoria, seppur nell’ambito di un regime e di una
qualificabilità particolari. Per lo più, tuttavia, trattasi di questioni essenzialmente teoretiche.
Peculiare interesse, invece, suscita la relazione intercorrente tra equo indennizzo e pensione
privilegiata, sia perché, nella originaria configurazione dei due istituti, la concessione del
secondo comporta una consistente decurtazione del primo (il 50% del suo importo) qualora
fosse egualmente riconosciuto al medesimo dipendente, sia in ragione della comunanza, o,
meglio, dell’identicità dei loro presupposti, ossia
riconoscimento della sussistenza)
di patologie professionali e, in specifico, della
una rilevanza, giuridica ed ancora prima scientifica di notevole entità.
Infatti, diversamente dalle caratteristiche e dalle conseguenze dell’infortunio, la cui
diagnostica e la correlativa quantificazione si palesano, salvo rari casi, di obiettivazione non
problematica, le malattie professionali esprimono sovente gravi difficoltà. Segnatamente in
tema di accertamento del nesso causale, ove si sia in presenza di quadri patologici ancora
oscuri alla medicina ufficiale.
Al riguardo, gli esempi e la casistica di maggior rilevanza è costituita, ovviamente, dalle
malattie oncologiche, le cui cause – se si eccettuano sindromi ritenute, ormai pacificamente,
determinate dall’incidenza di specifici fattori ambientali, chimici, inquinanti o, più
recentemente, elettromagnetici e radioattivi – è di difficile interpretazione, soprattutto
quando possa individuarsi o, quantomeno, ipotizzarsi una loro dipendenza da traumi
psichici o psicofisici “predisponenti” all’insorgenza di tali affezioni.
Ora, deve sottolinearsi che, proprio grazie all’intervento (obbligatorio) della Corte dei
Conti, presso la quale sono istituite Commissioni (e Sezioni) specializzate, in tema di equo
indennizzo e pensioni privilegiate, è maturata, nel corso egli anni, una cospicua
giurisprudenza di legittimità che ha colmato molte lacune in queste materie, con l’effetto di
estendere l’applicabilità del “beneficio economico” a situazioni altrimenti escluse dalla
tutela indennitaria perché non coincidenti con i parametri adottati nei confronti delle
malattie di più certa origine.
Ciò devesi, d’altronde, alle prerogative della Giurisdizione contabile ovvero la terzietà e la
sovraordinazione dell’organo decisionale rispetto alle parti in causa ed ai loro interessi
soggettivi per cui l’obiettività e, non in ultimo, la completezza e rapidità della valutazione
dalla Corte sono da ritenersi difficilmente surrogabili dall’operato degli Enti assicurativi e
previdenziali (privati e privatizzati) e dagli ordinari meccanismi dalla giustizia civile.
Per quel che concerne la “storia” dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, va
osservato che le successive modifiche ed integrazioni intervenute sulla normativa del T.U.
non hanno alterato la sostanzialità di codesti istituti. Anzi, per molti versi, dalle altre fonti
legislative sono venuti ulteriori consolidamenti del loro regime giuridico, così come si
ravvisa nel testo del D.P.R. n. 915/78 che reca più organiche Tabelle inerenti le categorie
delle cause di servizio ed il Regolamento contenuto nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349,
nonché il D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461, cui devesi l’introduzione di una disciplina più
articolata dei procedimenti relativi alla domanda di riconoscimento della causa di servizio
ed alla richiesta di equo indennizzo.
Inoltre, da molto tempo, si è dato luogo ad una più esauriente definizione delle procedure
accertative dell’aggravamento delle infermità patite dal dipendente insorte successivamente
alla concessione dell’equo indennizzo .
Invero, i primi segnali di una riduzione della sfera applicativa dell’istituto, si colgono nella
revisione della sua base di calcolo (Legge Finanziaria del 2006) dalla quale si prescrive
l’esclusione di qualsivoglia voce diversa dal solo stipendio tabellare.
Di lì a poco, il (famigerato) “comma 555” della legge Finanziaria 2007 elimina le spese di
cura (compresi i ricoveri in istituti sanitari e per protesi), lasciando invariate solo quelle
relative alle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, per i dipendenti pubblici con
l’unica eccezione di quelli appartenenti alle Forze armate e di polizia o al Corpo dei Vigili
del Fuoco per menomazioni/infermità conseguenti “
nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di
attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio
Tuttavia, l’ultimo inciso del comma 555 pareva lasciare un barlume di speranza all’“altro”
universo dell’(ex) Pubblico Impiego prescrivendo (con una frase, peraltro, non proprio
chiarissima) che “
collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali
gli interessati o i rappresentanti delle associazioni sindacali cui costoro hanno aderito sono
firmatari di contratti, possono godere ancora delle vecchie guarentigie (e, naturalmente, per
il residuo periodo di vigenza degli accordi stessi), mentre per il restante, la decadenza dei
benefici è immediata.
Nel frattempo, erano state anche introdotte diverse restrizioni: l’equo indennizzo veniva,
infatti, ridotto del 25% o, addirittura, del 50% qualora il dipendente avesse superato il
cinquantesimo o il sessantesimo anno d’età.
In secondo luogo, si stabiliva una “percentuale riduzione” nei casi di riscossione di somme
percepite da assicurazioni a carico dello Stato e della P.A. o, persino, da società assicurative
(private) in base a polizze stipulate da “terzi responsabili”.
Infine, il Decreto Monti (o Salva-Italia) del 6 dicembre 2011,
con un tratto di penna!) l’intera sistema previgente dell’equo indennizzo, della pensione
privilegiata, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e, addirittura,
stesso accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio
personale appartenente a pubbliche amministrazioni, salvo determinate e tassative eccezioni.
con un’eventuale rendita INAIL per malattia professionale non nel’accertamento (e, quindi, ildella causa di servizio la quale, segnatamente in ambitogenesi morbigena di queste ultime, assumea ferite o lesioni riportate”.Resta ferma la vigente disciplina in materia, prevista dai contratti”. Come dire: sesopprime (è il caso di dire,loper tutto il
2) L’art. 6 del Decreto-Legge n. 201/2011 e l’esclusione delle Polizia Locale
dall’elenco delle categorie rimaste in regime di equo indennizzo e pensioni
privilegiate
Come dianzi indicato, la normativa “salva-Italia” ha cancellato il vigente impianto delle
indennità derivanti da causa di servizio per tutti i dipendenti pubblici, esentando dall’esito di
siffatta abrogazione unicamente “il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 6, comma primo).
In realtà, per certi versi, la “manovra” in oggetto sembrerebbe porsi in rapporto di continuità
(e definitività!) con le disposizioni del succitato “comma 555” di quattro anni prima, che
aveva già inferto un pesante “vulnus” ai benefici concedibili alle vittime di infermità e
menomazione connesse al servizio espletato dai pubblici dipendenti, mentre, per altri profili,
la radicalità del “taglio” lascerebbe intendere di trovarsi a cospetto di una vera e propria
“rivoluzione” nel settore risarcitorio e/o previdenziale attinente, in veste di legislazione
speciale, ai lavoratori delle PP.AA.
Peraltro, va osservato che propriamente le eccezioni ivi contenute e dettagliate, rimontano
non soltanto alla prefata Legge Finanziaria 2007 ma affondano le loro (discriminatorie)
radici nelle disposizioni (e nell’ideologia) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, comunemente
conosciuto come “Legge Amato”, che, all’art. 2, quarto comma, sancivano la permanenza
nel regime contrattuale pubblicistico di un certo, limitatissimo, novero di (super-) categorie
inquadrate nel Pubblico Impiego, ossia: a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili; b)
avvocati e procuratori dello Stato; c) personale militare; d) personale delle Forze di polizia
dello Stato
svolgono attività in particolari ambiti bancari e creditizi; g) professori e ricercatori
universitari (in via provvisoria).
Balza subito evidente, però, che nell’art. 6 del Decreto Monti le categorie “sopravvissute”
restano limitate a quelle di cui ai punti d) ed e) del D. Lgs. 29/93, alle quali si aggiungono i
Vigili del Fuoco (nel frattempo, transitati nel Comparto Sicurezza che, a sua volta,
ricomprende attualmente anche il personale della Guardia Costiera) e gli addetti ai compiti
di soccorso pubblico (Protezione Civile o anche medici o paramedici ospedalieri?).
In buona sostanza, perciò, anche diplomatici, prefetti, magistrati, e c., risulterebbero espulsi
dall’ambito di applicabilità delle norme sull’equo indennizzo e la pensione privilegiata; il
che, se spiegherebbe (secondo opinioni malevoli!) la singolare assenza di esponenti del
mondo giudiziario dalla compagine governativa “tecnica” (un dispetto alla Corporazione dei
magistrati?), non di meno rende assai poco credibile che le categorie, a suo tempo
“giubilate” dallo statista (e statalista, oltreché assai poco amico della Polizia Locale!)
Giuliano Amato, vengano sottoposte al regime ordinario degli impiegati del catasto o dei
bidelli di scuola e deprivati di quelle provvidenze, appellandosi, magari, ai propri
Ordinamenti speciali (e castali) ed alle funzioni di alta amministrazione, di giurisdizione e
politica estera di cui sono titolari.
La situazione maggiormente svantaggiata compete, potrebbe dirsi, ovviamente, al personale
dei Corpi e servizi della P.L. anche se, allo Stato della legislazione sembrerebbe lecito
operare qualche distinguo.
Infatti, sempre restando nella comparazione tra la Legge-Madre (il D.Lgs. 29/93 e la sua
filiazione, rappresentata dal D.Lgs. 165/2001) che ha espulso dal regime pubblicistico ogni
struttura di polizia che non fosse “
originario dell’art. 2 solo per aggiungervi quella locuzione “specificativa” ed esorcizzare
eventuali intromissioni della P.L. nell’elenco delle eccellenze!”), l’art.6 del Decreto Monti
precisa scrupolosamente che le abrogazioni stabilite al primo periodo della disposizione
stranamente il termine “polizia” (o Forze di polizia).
A questo punto, emerge, legittimamente, qualche dubbio interpretativo: diversamente dal
testo del “comma 555” della Finanziaria 2007 che si prodigava a formalizzare – e, quindi, a
circoscrivere – le varie ipotesi infortunistiche e traumatologiche ricollegabili ai compiti
d’istituto di Forze armate e polizia (“ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute
dipendenti, ecc.”), l’art. 6 cit. appare eccessivamente generico tanto che, se presa alla
lettera, tale genericità porterebbe ad estendere la conservazione di tutti i previgenti benefici
anche a favore di fasce impiegatizie (es. i dipendenti civili dell’Amministrazione della P.S.,
i funzionari degli Istituti penitenziari, gli esecutivi della Difesa e degli Interni) non
esplicanti alcuna vera attività di ordine pubblico, pubblica sicurezza e servizi esterni di
peculiare rischiosità ma rientranti, a vario titolo, in strutture inglobate nel Comparto(ne)
Sicurezza.
Altra ed ancor meno comprensibile stranezza, ravvisabile nell’art. 6 è quella di aver
specificato, nell’ultima versione della disposizione, la presenza (nominativa) dei VV.FF.,
che, invece, dovevano intendersi già ricompresi nella nozione di comparto di sicurezza,
senza alcuna necessità di indicarli separatamente da quello, mentre nella prima versione
dell’articolo (ed a buona ragione) essi non erano menzionati in forma autonoma.
Questi ghirigori portano a ritenere che l’esercito degli esentati (fruitori potenziali di equo
indennizzo e pensioni privilegiate) tenderà ad ingrossarsi a dismisura, grazie alla ormai
sperimentata estensione anche al personale “civile” degli uffici e dei dipartimenti degli
Interni (nonché dei ministeri della Giustizia e delle Politiche Agricole o titoli similari, e
delle stesse strutture già smilitarizzate o smilitarizzande dell’accoppiamento Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate) del modello onnicomprensivo del Contratto di Polizia.
Non solo: scomparendo le “specifiche” della Finanziaria 2007, lo stesso personale
inquadrato nei vari livello della Polizia di Stato, della GdF, del Corpo Forestale dello Stato,
ecc. (cioè, in divisa), seppur adibito, temporaneamente o stabilmente, a servizi di polizia
amministrativa (rilascio passaporti, licenze di porto d’armi o caccia, controlli su pubblici
esercizi e, ovviamente, attività di vigilanza tributaria, fiscale e così via), sembra chiaramente
destinato ad usufruire di codesti benefici indennitari.
E, sotto questo profilo, l’enucleazione dei VV.FF. dal più ampio (e generale) contesto del
Comparto Sicurezza si rivelerebbe non casuale, né frutto di una svista, bensì indicherebbe
che l’intera pianta organica del Corpo e uffici annessi possa continuare a godere dei benefici
in questione anche se trattasi di personale che non ha mai visto un incendio (salvo che da
passante) o ha mai partecipato ad un intervento di soccorso per calamità sismiche o
idrogeologiche.
Tutte queste, attuali o virtuali, eccezioni al rigoristico regime introdotto dal Decreto Monti –
ovvero una vera e propria controrivoluzione che ha azzerato le conquiste dei lavoratori della
P.A. dopo ben cinquantasei anni dal loro conseguimento! – acuiscono ed esasperano la
discriminazione di trattamento subita dal personale della P.L.
In questo caso, si è ritenuto, infatti, sufficiente introdurre la barriera (o , se si preferisce, la
recinzione) rappresentata dal richiamo al Comparto Sicurezza – che, peraltro, il “comma
555” della Finanziaria 2007 non menzionava, parlando solo di “
uno spiraglio anche per la P.L. – per nullificare la questione, altrimenti fondamentale, delle
funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale che le assegna la
Legislazione statale, ovvero la L. 7 marzo 1986, n. 65, mediante il consueto espediente della
diversità di Comparto di appartenenza.
Ora, premesso e richiamato che quelle funzioni (estese, istituzionalmente, a tutto il
personale che non comprende impiegati “civili” come per i Dipartimenti della Pubblica
Sicurezza, dei Forestali o dei Vigili del Fuoco) hanno la loro fonte normativa in leggi
ordinarie, il meccanismo della delega statale ai Comuni e Province, non ne altera certo la
natura giuridica.
Per stare al concreto, quando un agente locale esegue un arresto, un sequestro probatorio ed
un fermo di indiziato di delitto, nessuna norma gli impone obblighi e poteri diversi da quelli
di ogni altro operatore o ufficiale di p.g. sol perché trattasi di funzioni delegate dallo Stato
all’Ente Locale, né gli interessati (sottoposti ad arresto o fermo) o semplici passanti
potrebbero sollevare obiezioni in ordine alla legittimità dell’intervento, adducendo la
motivazione che quest’ultimo deriva da una delega statale a personale dipendente
dall’amministrazione comunale, provinciale ed enti assimilati.
Del resto, come ribadito da cospicua giurisprudenza civile, penale ed amministrativa, le
funzioni conferite alla P.L. vantano una loro pienezza e conformità assoluta all’ordinamento
giuridico vigente (ivi comprese le leggi speciali!), tanto da attribuire alla P.L. anche la
qualità di Forza Pubblica, nei termini stabiliti da recenti pronunce della Cassazione.
Con simili presupposti, allora, l’equazione (e la proporzionalità) Funzioni-Rischi si
ripropone integralmente, inficiando di grave sospetto di illegittimità l’art. 6 del decreto per
violazione del
; e) personale della carriera diplomatica e prefettizia; f) dipendenti degli enti chedello Stato” (si arrivò alla follia di mutare il testonon si applicano al personale appartenente al comparto sicurezza”. Manca, però,forza di polizia” e lasciandoprincipio di ragionevolezza e più latamente, di quelli di eguaglianza e
non-discriminazione
trattamento giuridico (ed economico) diversificato che viene, così, riservato a soggettività
alla pari quanto a titolarità ed esercizio di funzioni e qualifiche (pubbliche).
E vi sarebbe, finanche, da presumere che l’insistenza posta dal Decreto sul discrimine
dell’appartenenza al Comparto di Sicurezza, sia motivata, in tutto o in parte, propriamente
dalla finalità di riaffermare l’estraneità della P.L. dalla nozione stessa di Polizia,
riproducendo, ancora una volta, le identiche svalutazioni e dequalificazioni che hanno
animato la pseudo-riforma del Titolo V della Costituzione (la polizia
ex art. 3 della Costituzione, registrandosi un tipico esempio diamministrativa
locale), le leggi “Bassanini” e, via via, fino ad arrivare alle “epocali” proposte Massa-
Barbolini-Saia.
A tal proposito, nel tourbillon provocato dall’avvento del Governo dei Tecnici, dalla
manovra salva-italia (ma non salva-italiani), ecc., un evento, a dir poco curioso ed inatteso,
si è verificato con la veemente presa di posizione della CGIL avverso i DdL. Barbolini e
Saia che vengono ora imputati di non aver evitato l’abrogazione dell’equo indennizzo per la
P.L., dopo anni (o decenni) di appoggio incondizionato che i sindacati confederali avevano
tributato a costoro.
Orbene, a prescindere dai veri motivi di tanta (postuma e fuori tempo massimo) acrimonia, è
appena il caso di osservare che codeste associazioni si sono costantemente opposte ad ogni
ipotesi di transito della P.L. nel Comparto Sicurezza, con i pretesti più vari (la P.L. non è il
clone delle altre polizie, non si vuole affermare il contratto collettivo pubblicistico, ecc.),
ovvero ci si è ostinatamente battuti per la permanenza nel Comparto Enti Locali – vera
causa delle attuali disposizioni di Monti – insorgendo, adesso, per i (semplici) effetti di
quelle scelte. Anzi, pare che dovesse attendersi l’arrivo di Monti per accorgersi dei danni,
provocati e provocabili, alla categoria dal suo inscatolamento nella galassia dei dipendenti
degli EE.LL. e dalle Grandi Promesse di Barbolini & soci i quali, uniformemente,
predicavano l’assoluto mantenimento della P.L. in quel Comparto con il “temperamento”
nel tavolo (e delle sedie) separati!
Non di meno, la lesione dei diritti, soggettivi e collettivi, determinata dall’espulsione della
P.L. dalla sfera applicativa dei suddetti benefici si rivela devastante.
E ciò, in particolare, non riguarda soltanto la perdita del diritto all’equo indennizzo, bensì,
in forma ancor più grave, colpisce quello alla pensione privilegiata giacché, se il primo
consiste nel versamento di una somma pari a due volte l’importo dello stipendio tabellare
(prima categoria), ovvero in proporzione decrescente (dalla seconda all’ottava categoria), la
seconda consente di ottenere il trattamento di quiescenza indipendentemente dal
raggiungimento dell’età pensionabile quindi anche molto prima del compimento dell’età
anagrafica o degli anni minimi di servizio necessari al pensionamento ordinario, a seguito
della inabilità al lavoro determinata dalla causa di servizio.
È, allora auspicabile la sollecitazione, possibilmente tempestiva, dell’intervento della Corte
costituzionale affinché questo ennesimo attacco ai diritti e interessi legittimi della categoria
trovi la sua giusta soluzione.
3) Indennità di pubblica sicurezza e indennità di ordine pubblico
Come è noto, il solito Giuliano Amato non si preoccupò soltanto di estromettere la P.L. dal
novero delle categorie rimaste in regime contrattuale pubblicistico ma procedette a
“giustiziare” l’indennità di pubblica sicurezza che la L.65/86 (artt.10 e 13) assegnava agli
addetti al servizio di polizia municipale seppur nella misura ridotta all’80% dell’importo di
quella percepita dal personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 43, terzo comma,
L.121/81.
Infatti, l’art. 73, terzo comma, del D.Lgs. 29/93 dispone la integrale abrogazione di quegli
articoli.
Da quel momento, peraltro, la questione indennitaria della P.L. ha sortito una sorta di
frammentazione, sia nominativa che di importi, da parte delle singole amministrazioni locali
ed anche quando si è affermato il criterio di istituire una “indennità di polizia locale”,
omnicomprensiva, lo sganciamento dai parametri (e dall’evoluzione) dell’originaria
indennità di p.s. ha causato l’instaurazione di situazioni sperequative (sul piano degli
importi) da Comune a Comune e da Ente a Ente ma, soprattutto, ha privato la P.L. della
titolarità di un emolumento corrispondente alla natura delle funzioni (di p.s.) svolte.
Naturalmente, anche da questo profilo, nessun recupero o rimedio è venuto dalle proposte di
riforma dianzi ricordate, confermandosi, in buona sostanza, il sistema adottato in via di
prassi amministrativa.
Eguale disconoscimento, d’altronde, è stato riservato alle stesse qualifiche “fondative” di
quella indennità poiché, se la maggior parte delle proposte in discorso toglievano l’aggettivo
di “ausiliarie” alle funzioni di p.s. espletate dalla P.L., tutte si guardavano bene dall’istituire
la figura (e il ruolo) dell’Ufficiale di Pubblica Sicurezza lasciando, così, “orfani” gli Agenti
dei loro naturali superiori.
Questo balletto – che si riflette su vari altri gravi problemi come l’armamento del personale
per fini di difesa personale – ha iniziato a subire segni di cedimento solo in epoca recente, in
concorrenza di due fattori essenziali: il primo è consistito nella sequela di iniziative operate
da singole prefetture, di concedere alle quote di personale poste a disposizione dell’Autorità
(statale) di polizia, l’indennità di ordine pubblico.
Il secondo ha, invece, riguardato l’affermarsi di nuove interpretazioni della “ausiliarità”
della qualifica di p.s. data alla P.L. che ne mutuano – in virtù della sua natura accessoria,
rispetto ai compiti istituzionali – la volontarietà del conferimento (e dell’accettazione) e,
quindi, la sua rinunciabilità a totale discrezione e scelta del dipendente.
Per inciso, anche la questione immediatamente discendente dall’attribuzione di tale
qualifica, ovvero la dotazione dell’arma da fuoco e di altri strumenti offensivi/difensivi, è
stata recentemente inquadrata nel medesimo ambito della facoltatività e della volontarietà,
alla pari del porto d’armi (per difesa personale) del privato cittadino che può chiedere (ma al
quale non può imporsi) la relativa licenza.
Ora, nel mutato clima della gestione dell’ordine pubblico, che mirerebbe ad ottenere, in via
anche continuativa, la partecipazione di contingenti della Polizia Locale agli ordini del
Prefetto e del Questore – laddove, la L.65/86 ammette codeste “precettazioni” solo in casi
eccezionali e, soprattutto, momentanei (art. 3) – gli organi statali hanno ritenuto
incentivante l’“offerta” dell’indennità di o.p. al suddetto personale.
La qualcosa suscita non pochi interrogativi, sia di opportunità che di legittimità. Intanto, non
si comprende la compatibilità tra l’elargizione di un tipo di indennità la cui denominazione
(come detto e ripetuto in molte sedi) richiama una funzione preclusa agli EE.LL. per
assoluta riserva allo Stato (art. 117 Cost.).
In secondo luogo, la stessa indennità dovrebbe presupporre il possesso di funzioni piene di
p.s., nonché, ovviamente, la previsione e corresponsione di un’indennità egualmente
intitolata (che, invece, Amato ha soppresso).
Quanto agli aspetti economici, l’importo fissato dall’art. 10, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
(Contratto Nazionale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile) di Euro 13 (o qualche
frazione in più) per un turno-standard di quattro ore continuative, appare decisamente privo
di convenienza considerato che l’emolumento si esaurisce nella consegna di tale somma e
non apporta vantaggio di stato giuridico o pensionistico.
Viceversa, gli effetti potenzialmente (e prevedibilmente) negativi che possono derivare
dall’espletamento di consimili funzioni sono molteplici.
Intanto, diversamente da quanto stabilito per il personale della Polizia di Stato e Corpi
(contrattualmente) omologhi, non sembrano applicabili (o, almeno, nessuno ne ha, finora,
garantito, in via formale, l’applicazione) agli “ausiliari” delle norme di cui al D.P.R. 19
novembre 2003, n. 348 e dei D.P.R. 16 maggio 1999, n. 254 e 31 luglio 1995, n. 395 in
tema di a) tutela assicurativa; b) tutela legale per eventi lesivi subiti dal dipendente; c) tutela
legale per fatti di cui il dipendente sia responsabile.
Considerandosi, dunque, che il suddetto personale di P.L. potrebbe essere indotto a prestare
quel tipo di servizio con porto (ed uso) dell’arma, la “scopertura”, sia assicurativa che
legale, da parte dello Stato e, per certi versi, anche dell’Ente di appartenenza (non esiste una
polizza assicurativa stipulata dal Comune che preveda eventi dannosi provocati a terzi per
impiego delle armi), renderebbe l’operatore “precettato” in balìa degli eventi e dell’obbligo
di risarcire personalmente i danneggiati.
4) Conclusioni
A metà dello scorso dicembre, presso vari grandi Comuni è stato distribuito il decalogo
delle buone maniere per gli operatori della Polizia Locale.
Contestualmente, le rispettive scuole di aggiornamento del personale (proprie all’ente o
appaltate da istituti privati) hanno avviato complicatissimi corsi di “gestione del conflitto”
nell’ambito di rapporti con l’utenza stradale e altro.
L’involontaria comicità di siffatte iniziative – a fronte di così gravi lesioni dello status dei
lavoratori di P.L. – non riesce a nascondere, tuttavia, il ripetersi delle consuete litanie sulla
trasformazione del Vigile in assistente sociale, guida turistica, ecc., che non escludono, anzi,
vengono spacciate per elevazioni di rango e prestigio istituzionale, l’utilizzo del personale
come portatori d’acqua delle altre polizie.
D’altra parte, i patti, contratti, accordi e simposi per la sicurezza tutto contemplano salvo
una redistribuzione di competenze tra autorità centrali e locali (anche se, poi, i costi
vengono scaricati sui Comuni firmatari) che rispetti le reciproche
annuncia il ripristino dei militari in città purché la P.L. resti … dov’è, ossia impegnata in
compiti amministrativi laddove, persino la viabilità le viene gradualmente sottratta e
soppiantata dagli ausiliari del traffico, dalle telecamere, videocamere e rilevatori automatici.
Da quest’ottica, ben si comprende che il prof. Monti e i suoi tagli non rappresentano che un
mero anello della catena che strangola l’istituzione locale, anche e soprattutto, nelle sue
strutture “di punta”, qual è indubbiamente la Polizia Locale se non altro perché è l’unico
organo comunale (e provinciale) ad essere governata da una propria legislazione, per di più,
ordinamentale.
Ciò, naturalmente, nulla toglie alla rilevanza delle tematiche qui sommamente accennate che
vanno affrontate con tempestività nelle giuste sedi parlamentari e giudiziarie.
E, infine, se non tutto il male (e ce n’è tanto!) vien per nuocere, è auspicabile, almeno, che
le nequizie dell’art. 6 del Decreto “salvifico” offrano l’occasione per visualizzare la vera
natura ed i veri scopi di tante “riforme” e di altrettanti irresponsabili entusiasmi.
___________________
Prof. Avv. Nicola COCO
Docente di Diritto Pubblico presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Roma “La Sapienza
http://www.ospol.it/UserFiles/File/EQUO%20INDENNIZZO%20Prof_%20Coco.pdf
autonomie e già si